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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29773/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna già definitiva. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, depositando l'atto presso la casa circondariale in cui era detenuto. Nel giudizio di legittimità il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Il ricorso non conteneva censure di merito sulla revisione, ma era affetto da un vizio formale: era stato proposto senza il ministero di difensore abilitato, in violazione delle forme previste per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il novellato art. 613 c.p.p. richieda, per qualsiasi ricorso per cassazione, la proposizione mediante difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende, determinando l'importo in via equitativa anche in considerazione della trasmissione di tre ricorsi identici, tutti colpiti dal medesimo vizio.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    novellato art. 613 cod. proc. pen.

    Impone un requisito soggettivo di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'interessato.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme previste dalla legge, e la proposizione personale da parte del condannato, senza difensore abilitato, determina inammissibilità.
  • Il requisito soggettivo di legittimazione introdotto dall'art. 613 c.p.p. opera in via generale per ogni ricorso per cassazione, compresi quelli avverso ordinanze che dichiarano inammissibile l'istanza di revisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificabile equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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