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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03746/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale contestualmente all'inammissibilità della domanda di concordato preventivo. La società ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione censurando: la mancata audizione del debitore prima del decreto di inammissibilità del concordato e la conseguente nullità della sentenza; il mancato svolgimento di attività istruttoria da parte del tribunale e la violazione del favor per le soluzioni negoziate della crisi; l'erronea valutazione dell'attestazione del professionista con riferimento a un preliminare di vendita immobiliare e all'apporto di finanza esterna; il preteso sconfinamento del tribunale nel sindacato di convenienza economica della proposta. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo che l'attestazione fosse carente perché non valutava la capacità economico-patrimoniale del promissario acquirente di adempiere all'impegno assunto nel preliminare e che il tribunale potesse controllare la fattibilità economica del piano, non solo la sua compatibilità giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo vero che la Corte d'appello non aveva espressamente esaminato le questioni pregiudiziali di rito, dagli atti risultava che la debitrice era stata convocata all'udienza fissata per la trattazione congiunta del concordato e delle istanze prefallimentari, sicché non vi era violazione dell'art. 162 l.fall. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione di merito sull'idoneità dell'attestazione e sulla fattibilità economica del piano, censura non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che il tribunale, ai fini dell'ammissione al concordato, può e deve verificare la fattibilità giuridica ed economica del piano, fermo il limite della sola manifesta inettitudine del piano sul versante economico, mentre la convenienza resta rimessa ai creditori. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    richiede l'audizione del debitore nel procedimento sulla domanda di concordato; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché la convocazione risultava effettuata.

  • art. 163 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in tema di istruttoria nella fase di ammissione al concordato.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato nel primo motivo per la disciplina procedimentale della dichiarazione di fallimento.

  • art. 101 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.

  • art. 267, comma 2, c.p.c.

    evocato dalla ricorrente, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il diritto di difesa sia per il principio di ragionevole durata ed economia processuale.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    evocato per il principio di ordine di trattazione delle questioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi incentrati su violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare un error in procedendo e la pretesa nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vero fatto storico decisivo non esaminato.

  • art. 360bis c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità delle censure che contrastavano con principi già consolidati in tema di controllo di fattibilità del concordato.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Cassazione, in presenza di una questione di diritto senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al dedotto ultrapetitum o omissione di pronuncia, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dal terzo motivo con riferimento al preliminare di vendita immobiliare oggetto di attestazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la mancata pronuncia su una questione pregiudiziale può non condurre alla cassazione con rinvio se la Corte può verificare direttamente dagli atti che la censura è infondata nel merito e la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • La nullità per mancata audizione del debitore in sede di ammissione al concordato non sussiste quando dagli atti risulti che il debitore sia stato effettivamente convocato per la trattazione congiunta della domanda di concordato e delle istanze prefallimentari.
  • Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato comprende la verifica della fattibilità giuridica del piano e anche un controllo di fattibilità economica, limitato alla verifica della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi proposti.
  • La verifica giudiziale dell'attestazione del professionista non invade il merito della convenienza economica riservata ai creditori quando si limita a controllare completezza, logicità e capacità informativa della relazione, nonché la sufficienza dell'analisi sulla realizzabilità del piano.
  • Una censura formalmente proposta come violazione di legge o omesso esame di fatto non è ammissibile se mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e delle valutazioni di merito compiute dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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