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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Olga Frolova impugnava l'ordinanza del GIP di Torino che dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione di un immobile soggetto a sequestro. Denunciava l'abnormità del sequestro perché eseguito dal PM il 21/02/2020 oltre il termine fissato dall'autorità rogante russa (che aveva chiesto il vincolo solo fino al 16/10/2019), e perché il vincolo era di natura non probatoria e pertanto non poteva essere imposto dal PM ma solo dal giudice ai sensi dell'art. 724 c.p.p.. Inoltre deduceva che gli accordi di cooperazione Italia-Russia del 1959 erano venuti meno in conseguenza dell'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa, incidendo sulla base legale del vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per abnormità sia "strutturale" (il sequestro eseguito oltre il termine indicato dallo Stato richiedente configura carenza di potere in astratto del PM) sia "funzionale" (il PM ha imposto un vincolo non probatorio che richiede l'intervento del giudice ex art. 724 c.p.p., creando una stasi inemendabile). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP del 31/03/2023 e l'ordine di esecuzione del decreto di sequestro del 21/02/2020, ha dichiarato la cessazione della misura cautelare reale e ha disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. La Corte ha inoltre chiarito i limiti dell'istituto dell"abnormità e quando esso giustifica il ricorso in Cassazione anche se i termini ordinari di impugnazione sono trascorsi.

Norme richiamate

  • art. 724 cod. proc. pen.

    Il vincolo cautelare di natura non probatoria non può essere imposto dal pubblico ministero ma spetta al giudice; l'applicazione di tale vincolo da parte del PM determina incompetenza funzionale.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    I termini ordinari per proporre ricorso per cassazione non operano quando l'abnormità produce una stasi processuale così radicale da richiedere il rimedio straordinario; in tali casi il ricorso per cassazione è ammissibile anche oltre i termini.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata esclusivamente per la comunicazione al Procuratore generale in sede di competenza dopo l'annullamento.

Massime di principio

  • L"abnormità è un vizio non codificato che può essere invocato contro provvedimenti endoprocedimentali non altrimenti impugnabili quando siano radicalmente viziati: va distinta tra "strutturale" (carenza di potere in astratto) e "funzionale" (provvedimento che determina una stasi processuale inemendabile).
  • Se un provvedimento endoprocedimentale crea una stasi procedimentale che non può essere sanata con atti successivi, il ricorso per cassazione per abnormità è ammissibile anche se i termini ordinari di impugnazione sono decorso.
  • Il pubblico ministero non può imporre vincoli cautelari di natura non probatoria che, secondo l"ordinamento, spettano al giudice (art. 724 c.p.p.); l"adozione di tali misure da parte del PM integra possibile incompetenza funzionale e abnormità.
  • Le misure eseguite in esecuzione di una rogatoria estera devono rispettare i limiti e i termini indicati dallo Stato richiedente: l"esecuzione dopo il termine indicato può configurare carenza di potere.
  • L"incompetenza funzionale può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del procedimento; quando sia fonte di abnormità, i provvedimenti vanno annullati senza rinvio e la misura cautelare cessata.

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