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Ordinanza

Ordinanza n. 225/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito nel merito le censure. Ha ritenuto che i plurimi profili dedotti dalla ricorrente necessitassero dell’approfondimento proprio della fase di merito e ha quindi fissato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Non risultano concessi effetti cautelari di sospensione o altre misure provvisorie sugli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva e successivi atti di approvazione della graduatoria, chiamata e immissione in servizio del candidato dichiarato vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari, gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010. Sono stati contestati il decreto di approvazione degli atti della selezione, la delibera del consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato, il conseguente atto di immissione in servizio, la relazione finale, i verbali della commissione giudicatrice e il decreto di nomina della commissione. In particolare, è stata censurata la mancata specificazione, nel verbale iniziale, del peso, della priorità e delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione, oltre a plurimi ulteriori profili relativi all’esito sfavorevole della selezione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    La procedura selettiva riguarda la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la fase cautelare del giudizio amministrativo; il giudice ha esaminato l’istanza cautelare e ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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