Cassazione Civile, Ordinanza n. 31625/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha disposto sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società ha promosso davanti al Tribunale di Ravenna un giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale nei confronti della controparte sostanziale, di una società mediatrice e dell’agente di quest’ultima. Parallelamente era pendente davanti al Tribunale di Bari un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sulla base del medesimo lodo. Nel giudizio di Ravenna la società attrice aveva aderito all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti mediatori e aveva eccepito la continenza in favore del Tribunale di Bari. Il Tribunale di Ravenna ha respinto le eccezioni, ritenendosi competente per connessione ex art. 33 c.p.c. e negando la continenza. Avverso tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione per intervenuto accordo transattivo tra tutte le parti.
Norme richiamate
Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto la propria competenza sulla domanda proposta contro la società mediatrice e l’agente per connessione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene dopo la proposizione dell’impugnazione e la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione per effetto di una transazione tra tutte le parti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In mancanza di attività difensiva delle altre parti in sede di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Le questioni di competenza o continenza dedotte nel provvedimento impugnato restano assorbite quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
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