Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31625/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha disposto sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società ha promosso davanti al Tribunale di Ravenna un giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale nei confronti della controparte sostanziale, di una società mediatrice e dell’agente di quest’ultima. Parallelamente era pendente davanti al Tribunale di Bari un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sulla base del medesimo lodo. Nel giudizio di Ravenna la società attrice aveva aderito all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti mediatori e aveva eccepito la continenza in favore del Tribunale di Bari. Il Tribunale di Ravenna ha respinto le eccezioni, ritenendosi competente per connessione ex art. 33 c.p.c. e negando la continenza. Avverso tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione per intervenuto accordo transattivo tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 33 c.p.c.

    Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto la propria competenza sulla domanda proposta contro la società mediatrice e l’agente per connessione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene dopo la proposizione dell’impugnazione e la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione per effetto di una transazione tra tutte le parti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In mancanza di attività difensiva delle altre parti in sede di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • Le questioni di competenza o continenza dedotte nel provvedimento impugnato restano assorbite quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.