Sentenza del 27/01/2017 n. 2080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente contro una cartella di pagamento. Secondo l'Agenzia, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile una contestazione tardiva della precedente sentenza relativa all'avviso di rettifica IVA, nonostante i vizi di mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo dovessero essere fatti valere mediante impugnazione nei termini ordinari. L'Agenzia sosteneva quindi che la precedente sentenza fosse passata in giudicato e che l'appello del contribuente dovesse essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché la censura non si confrontava con il contenuto effettivo della sentenza impugnata. La controversia riguardava infatti l'impugnazione della cartella di pagamento e l'opponibilità, nel relativo giudizio, della precedente sentenza sull'avviso di rettifica IVA; non riguardava direttamente l'ammissibilità di un'impugnazione tardiva di quella precedente sentenza. L'Agenzia aveva quindi censurato una questione diversa da quella decisa dalla C.T.R. È stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31, 37 e 38
Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia per sostenere la regolarità della comunicazione dell'udienza e della sentenza nel processo tributario e l'erroneità della decisione della C.T.R.; la Corte non ha esaminato nel merito tali profili perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Art. 327, comma 2, c.p.c.
L'Agenzia sosteneva che i vizi processuali relativi alla mancata comunicazione dell'udienza e della sentenza non giustificassero la rimessione nei termini o l'impugnazione oltre il termine lungo, ma si convertissero in motivi da far valere tempestivamente. La questione non è stata affrontata nel merito.
Artt. 151 e 324 c.p.c.
Sono stati invocati dall'Agenzia in relazione alle modalità delle comunicazioni processuali e alla formazione del giudicato. La Corte ha ritenuto tali richiami non pertinenti rispetto alla decisione effettivamente impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso era proposto per error in procedendo, ma la censura non individuava un errore processuale commesso dalla C.T.R. nella controversia sulla cartella; riguardava invece una diversa questione relativa al precedente giudizio sull'avviso di rettifica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censurare una decisione diversa da quella effettivamente adottata comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si impugna una cartella fondata su un atto impositivo presupposto, le vicende processuali relative a tale atto possono rilevare nel giudizio sulla cartella, ma non equivalgono automaticamente a un'impugnazione tardiva della precedente sentenza.
- La definitività dell'atto presupposto e l'opponibilità della sentenza che lo riguarda sono questioni distinte dall'ammissibilità dell'appello proposto contro la successiva cartella di pagamento.
- I vizi di notifica o di comunicazione degli atti processuali devono essere fatti valere con lo strumento e nei termini corretti; tuttavia, prima di discutere il merito, il giudice verifica che il motivo di impugnazione sia pertinente alla decisione contestata.
- La parte che propone ricorso per cassazione deve individuare con precisione il provvedimento impugnato, la statuizione contestata e il concreto errore attribuito al giudice di merito.
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