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Ordinanza

Ordinanza n. 414/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dell'atto 21/9/2022 – Direzione Welfare e Salute Area Residenzialità Unità Coordinamento Residenzialità del Comune di Milano con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente di riequilibrio e/o ristoro dell'attività per l'anno 2020, e per accertamento del diritto della ricorrente al richiesto riequilibrio - rinegoziazione di cui al presente ricorso nonché al pagamento degli importi dovuti per ristabilire il sinallagma contrattuale (nella misura da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa), statuendo l'obbligo del Comune di Milano di negoziare con correttezza e buona fede al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale gravemente alterato dalla pandemia COVID nell'anno 2020 (con rivalutazione ed interessi dal dì della domanda giudiziale al saldo) ovvero, in via alternativa e subordinata, condannando il Comune di Milano al risarcimento dei danni per violazione di tale obbligo e per inadempimento contrattuale (con rivalutazione ed interessi dal dì della domanda giudiziale al saldo), nella misura da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202203268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale del 21 settembre 2022 di rigetto della domanda di riequilibrio e/o ristoro per l'attività svolta nell'anno 2020 durante la pandemia COVID-19

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato il rigetto della propria domanda di riequilibrio e/o ristoro economico dell'attività svolta nel 2020, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla rinegoziazione necessaria a ristabilire il sinallagma contrattuale asseritamente gravemente alterato dalla pandemia. In via ulteriore, ha chiesto la condanna del Comune al pagamento degli importi necessari a ristabilire l'equilibrio contrattuale, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e per inadempimento contrattuale. L'ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti né definisce la questione di giurisdizione, espressamente riservata.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori, rilevando che dal gennaio 2023 non risultavano depositati atti o documenti. Ha ordinato alla ricorrente di dichiarare motivatamente, con breve memoria da depositare entro il 7 maggio 2026, se permanga l'interesse alla decisione di merito, di aggiornare la situazione della controversia indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e di precisare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. Ha ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali sopravvenienze o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito del giudizio. Il giudice ha riservato ogni statuizione, compresa quella sulla giurisdizione, avvertendo che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di desumere dal comportamento processuale delle parti elementi utili ai fini della decisione e, in particolare, della verifica dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di acquisizione e richiesta di elementi istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato come fondamento della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il giudice richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della controversia, la parte deve fornire tempestivamente le informazioni richieste, anche indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria.
  • L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un'ordinanza istruttoria o a una comunicazione diretta a verificare la permanenza dell'interesse ad agire può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non aggiornata quanto ai fatti rilevanti, il giudice amministrativo può ordinare sia al ricorrente di precisare l'attualità dell'interesse e le sopravvenienze, sia all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati, riservando ogni successiva statuizione, compresa quella sulla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

Testo integrale

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