Sentenza del 12/08/2015 n. 16727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso sette avvisi di accertamento, relativi agli anni 1998-2004, recuperando a tassazione ricavi ai fini IRPEG, IRAP e IVA dopo la cancellazione dell'associazione dall'anagrafe delle ONLUS. L'associazione sosteneva di non essere un ente commerciale e che le somme ricevute per il trasporto di persone disabili fossero contributi volontari o compartecipazioni alle spese, non corrispettivi commerciali. Contestava inoltre di essere un autonomo soggetto d'imposta e l'obbligo di tenere scritture contabili per le attività istituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla soggettività tributaria della sede locale, perché la questione era stata espressamente respinta in primo grado e non era stata proposta una specifica impugnazione incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché diretta a rivalutare il merito, la censura relativa alla natura non commerciale delle attività. Quanto agli obblighi contabili, ha ritenuto infondato il motivo, confermando che spettava all'associazione dimostrare i presupposti per beneficiare del regime agevolativo e che le irregolarità contabili impedivano di provare la natura delle somme ricevute e la prevalenza delle attività istituzionali. L'associazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Nel processo tributario, le questioni o eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente impugnate quando siano state espressamente respinte; la semplice riproposizione non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 346
L'appellato deve riproporre le domande e le eccezioni non accolte, ma tale regola opera per le questioni assorbite e non per quelle espressamente rigettate, per le quali è necessaria un'impugnazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 (TUIR)
La fruizione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali e statutarie previste dalla norma, la cui esistenza deve essere provata dall'ente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20
Disciplina gli obblighi contabili e documentali degli enti non commerciali; tali obblighi non escludono l'onere dell'ente di dimostrare concretamente i presupposti delle agevolazioni fiscali invocate.
Massime di principio
- Quando un ente non commerciale o associativo invoca un'agevolazione fiscale, spetta normalmente all'ente dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, inclusa la natura istituzionale e non commerciale delle attività svolte.
- Le somme ricevute dagli utenti possono essere considerate corrispettivi commerciali se rappresentano la remunerazione di un servizio, anche quando il servizio abbia finalità assistenziali o sia svolto a favore di soggetti svantaggiati; la qualificazione dipende dalla concreta documentazione dell'operazione.
- Una contabilità irregolare o insufficiente può impedire di dimostrare la natura delle entrate, la prevalenza delle attività istituzionali e il diritto al regime fiscale agevolato.
- Nel giudizio d'appello, una questione espressamente respinta dal giudice di primo grado deve essere impugnata specificamente; la sua mera riproposizione non evita la formazione del giudicato interno.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le contestazioni devono riguardare effettivi errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
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