Ordinanza n. 3761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17444/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 17444/2023, che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS adottato ai sensi dell’art. 146 del Codice delle assicurazioni private
Esito
La controversia
IVASS ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di un’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata per il mancato rispetto dei termini relativi alla formulazione di offerte risarcitorie o al motivato diniego dell’indennizzo in una pluralità di pratiche. Il TAR aveva ritenuto assorbente la violazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, reputando che la competenza sanzionatoria spettasse in via esclusiva all’AGCM, poiché le condotte erano state qualificate anche come pratica commerciale scorretta. Nel giudizio d’appello l’impresa ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che le medesime condotte, esaminate sotto il medesimo profilo, erano già state sanzionate dall’AGCM. La sanzione AGCM, inizialmente pari a 5 milioni di euro, era stata ridotta dal TAR a 1,6 milioni di euro con sentenza successiva, impugnata in un distinto giudizio ancora pendente dinanzi alla stessa Sezione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione della competenza concorrente o esclusiva dell’AGCM e dell’IVASS e quella del ne bis in idem dipendono dall’esito del giudizio parallelo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla definizione dell’appello n. 1842/2026, avente a oggetto la sanzione AGCM. La Sezione ha ritenuto attuale e concreto l’interesse dell’impresa a coltivare la censura sul ne bis in idem, poiché la sanzione AGCM, sebbene ridotta, era ancora efficace. Ha tuttavia precisato che l’applicazione del ne bis in idem presuppone l’esistenza di una decisione anteriore definitiva, pronunciata all’esito di una valutazione nel merito; tale presupposto non era ancora verificabile, essendo pendente il giudizio sulla sanzione AGCM. L’esito del giudizio parallelo è stato quindi qualificato come pregiudiziale e dipendente rispetto all’appello in esame. Non è stata definita nel merito la controversia né è stata decisa la legittimità della sanzione IVASS; le spese non risultano regolate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione
Consente la sospensione del giudizio quando la definizione di un’altra controversia presenta carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre in appello le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.
art. 146 d.lgs. 209/2005
Costituisce la base normativa del provvedimento sanzionatorio adottato da IVASS per le violazioni contestate nella procedura liquidativa assicurativa.
art. 148 d.lgs. 209/2005
Disciplina i termini e gli adempimenti della procedura liquidativa relativa ai sinistri della responsabilità civile automobilistica.
artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, d.lgs. 206/2005
Sono state richiamate dal TAR in relazione al rapporto tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e normativa settoriale assicurativa, con particolare riguardo alla competenza dell’AGCM.
art. 22 d.lgs. 206/2005
È richiamato quale disposizione sulle omissioni ingannevoli, diretta a impedire che l’incompletezza informativa del professionista incida sulle scelte dei consumatori.
art. 25, lett. d), d.lgs. 206/2005
È richiamato quale fattispecie di pratica commerciale aggressiva consistente nell’ostacolare le legittime pretese del consumatore.
direttiva 2005/29/CE
Il contrasto tra disciplina settoriale e disciplina sulle pratiche commerciali scorrette ricorre solo quando la normativa estranea alla direttiva impone obblighi incompatibili, senza margini di coesistenza, con quelli da essa stabiliti.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo è giustificata quando l’esito di una controversia pendente tra le stesse o diverse parti costituisce un presupposto logicamente e giuridicamente pregiudiziale per la decisione della causa sospesa.
- L’applicazione del principio del ne bis in idem in ambito sanzionatorio presuppone che la precedente decisione riguardante le medesime condotte sia divenuta definitiva e sia stata pronunciata all’esito di una valutazione nel merito; la mera pendenza del giudizio sulla prima sanzione impedisce di ritenere già integrato tale presupposto.
- La permanenza di una sanzione amministrativa, anche se ridotta nel relativo importo da una pronuncia non definitiva, mantiene attuale e concreto l’interesse del destinatario a far valere il ne bis in idem rispetto a un’ulteriore sanzione riferita alle medesime condotte.
- Nel rapporto tra disciplina settoriale e disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, il criterio di prevalenza non è la mera specialità, ma l’incompatibilità: la disciplina settoriale esclude l’applicazione della disciplina generale solo quando imponga obblighi incompatibili e non astrattamente conciliabili con quelli derivanti dalla direttiva 2005/29/CE.
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