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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16343/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il ricorrente censura principalmente l'erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (divieto di "contestazioni a catena" e disciplina della retrodatazione) sostenendo che gli elementi probatori per ritenere la responsabilità associativa fossero desumibili già al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento (30/07/2020). Denuncia altresì illogicità e apoditticità della motivazione del Tribunale del riesame nella valutazione degli atti e delle intercettazioni decriptate e dell'informativa della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Ha confermato il principio che l'"anteriore desumibilità" richiede non la mera conoscenza di fatti, ma la loro "specifica significanza processuale" (ossia elementi idonei a fondare una misura cautelare) al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento. Sul piano di merito ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del riesame secondo cui la completa composizione del quadro indiziario è derivata anche dall'acquisizione, tramite O.I.E., delle chat criptate (EncroChat) fra autunno 2020 e gennaio 2021, che hanno fornito il quid pluris necessario per l'imputazione associativa; pertanto non operava la retrodatazione per tutte le contestazioni. Il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), ed è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74

    Articolo invocato per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che per questa fattispecie era necessario un compendio indiziario con "specifica significanza processuale" per giustificare la misura cautelare.

  • Testo Unico stupefacenti, art. 73, comma 4

    Riferimento al delitto di trasporto e detenzione ai fini di spaccio (arresto in flagranza per circa 40 kg di marijuana) che costituisce il fatto per cui il ricorrente era già stato tratto in arresto; distinto rispetto all'imputazione associativa oggetto della seconda ordinanza.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Norma centrale sul divieto di "contestazioni a catena" e sulla retrodatazione: la Corte interpreta il requisito dell'"anteriore desumibilità" come esigenza che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, gli atti già disponibili consentissero di desumere in termini di gravità indiziaria (idoneità a fondare una misura) i fatti contestati nel secondo procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per imporre l'onere di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato assenti elementi di colpa grave del ricorrente nella proposizione del gravame, fissando il contributo in euro 3.000.

Massime di principio

  • La "anteriore desumibilità" ai fini della retrodatazione non equivale alla semplice conoscenza o registrazione formale di fatti: occorre che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, gli elementi acquisiti abbiano una "specifica significanza processuale" sufficiente a giustificare una misura cautelare per il reato successivamente contestato.
  • Se elementi decisivi provengono da acquisizioni successive (es. dati decriptati tramite O.I.E. da piattaforme criptate), la retrodatazione non può automaticamente estendersi e la seconda ordinanza può risultare legittima se integra un quid pluris investigativo venuto a disposizione dopo la data di riferimento.
  • In ricorso per cassazione (o analoghe impugnazioni) la difesa deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato: l'assenza di un confronto mirato comporta l'inammissibilità per difetto del contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione.
  • Nel valutare contestazioni a catena è cruciale ricostruire la cronologia degli atti investigativi e dimostrare concretamente quali elementi e in che data fossero riconducibili al primo procedimento e quali siano invece frutto di acquisizioni successive.
  • Prove tecniche e internazionali (es. chat criptate ottenute tramite cooperazione giudiziaria europea) hanno rilevante valore integrativo: se costituiscono il punto di svolta per la ricostruzione del sodalizio, la loro acquisizione posteriore al rinvio a giudizio può giustificare il mancato riconoscimento della retrodatazione.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'art. 297 c.p.p. bisogna specificare quali atti esattamente si ritengono idonei a far sorgere la "gravità indiziaria" già prima del rinvio e dimostrare che tali atti, singolarmente o nel loro insieme, avevano valore probatorio equivalente a quello poi acquisito.

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