Cassazione Penale, Sentenza n. 7926/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità (anche in forma di detenzione domiciliare). Il ricorso denunciava violazione di legge (art. 71 L. n. 354/1975) per omessa audizione del detenuto mediante videocollegamento, richiesto ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice non ha diritto alla traduzione in udienza ma solo, se richiesto, a essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova; l'omessa audizione costituisce nullità di regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), non nullità assoluta. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto la nullità sanata perché il difensore del condannato ha partecipato all'udienza camerale senza sollevare la questione. Ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 147 n. 2 cod. pen.
Norma richiamata quale motivo del differimento per grave infermità; nella decisione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato rigettato per motivi processuali.
art. 71 L. n. 354 del 1975
Richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto a una forma di partecipazione (videocollegamento); la Corte valuta la questione alla luce delle norme processuali sull'audizione del detenuto.
art. 123 cod. proc. pen.
Richiesta dal detenuto per essere sentito mediante collegamento; la Corte rammenta che tale modalità è alternativa alla traduzione e soggetta alla disciplina del contraddittorio.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il detenuto fuori dalla circoscrizione non ha diritto alla traduzione in udienza ma può chiedere di essere sentito dal magistrato del luogo; l'omessa audizione non comporta nullità assoluta.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omessa audizione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non una nullità assoluta, e pertanto può essere sanata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a titolo di responsabilità per il ricorso inammissibile, in assenza di prova di causa non colpevole dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione al principio che la condanna alle spese e alle ammende può essere disposta se non è provata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice non ha diritto di essere tradotto in udienza; può però chiedere di essere sentito dal magistrato del luogo in cui si trova (audizione alternativa alla traduzione).
- L'omessa audizione del detenuto configura una nullità di regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c)), non una nullità assoluta: può essere sanata se la parte non solleva tempestivamente la questione o vi è comportamento processuale incompatibile con la contestazione (es. partecipazione del difensore senza eccezioni).
- Per contestare efficacemente l'omessa audizione è necessario che la difesa sollevi la questione in udienza o comunque subito dopo, altrimenti il vizio può essere considerato definitivamente sanato.
- La richiesta di essere sentito tramite videocollegamento va formulata e documentata tempestivamente; se il giudice omette la modalità richiesta, occorre eccepire immediatamente il vizio per non perdere il rimedio.
- In sede di impugnazione, se il difetto è già stato implicitamente sanato (per esempio per la partecipazione del difensore senza opposizione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme alla cassa delle ammende se non prova l'assenza di colpa.
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