Sentenza del 03/03/2017 n. 5405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania sostenendo che l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non potesse produrre effetti se il contribuente aveva versato soltanto le prime rate, omettendo quelle successive. In particolare, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis, ritenendo perentori e improrogabili i termini di pagamento delle rate. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che la disposizione nazionale, nella parte in cui consente di evitare definitivamente le sanzioni relative all'IVA, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha disapplicato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002, limitatamente all'IVA e alle relative sanzioni, perché comporta una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato alla riscossione di somme dovute, in contrasto con il diritto unionale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti e conseguente esclusione delle sanzioni.
La disposizione non può essere applicata, con riferimento all'IVA, nella parte in cui determina una rinuncia definitiva alle sanzioni, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La Corte non ha quindi fondato la decisione soltanto sull'effetto dell'omesso pagamento delle rate successive, ma ha disapplicato la norma nazionale per contrasto sovranazionale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti.
Le sanzioni per omesso o tardivo versamento dell'IVA non possono essere definitivamente neutralizzate da una misura nazionale di condono generale e indiscriminata.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Obblighi degli Stati membri in materia di accertamento, riscossione e corretta applicazione dell'IVA.
Gli Stati membri devono garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA; sono incompatibili le misure che comportano una rinuncia generale o indiscriminata all'imposta o alle sanzioni connesse.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'errore di diritto commesso dalla CTR nell'interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la controversia rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Quando una disciplina nazionale di condono o definizione agevolata riguarda l'IVA, deve essere verificata la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea: non sono ammesse rinunce generali e indiscriminate all'accertamento, alla riscossione dell'imposta o alle sanzioni collegate.
- Il giudice nazionale può disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile con il diritto unionale, anche in Cassazione e anche se la questione non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
- Le misure che eliminano definitivamente sanzioni destinate a garantire il tempestivo pagamento dell'IVA possono essere considerate incompatibili con gli obblighi europei, poiché le sanzioni hanno funzione sia repressiva sia dissuasiva.
- In una controversia relativa a una definizione rateale, il pagamento della prima rata non garantisce necessariamente la conservazione dei benefici: occorre esaminare i termini e le condizioni della specifica disciplina, tenendo conto anche dei limiti derivanti dal diritto dell'Unione.
- La decisione chiarisce che, per l'IVA, il contrasto con il diritto unionale può rendere irrilevante la questione interna sull'effetto dell'omesso pagamento delle rate successive, perché la stessa agevolazione sanzionatoria può risultare inapplicabile ab origine.
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