Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 894/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diniego, trasmesso a mezzo e-mail in data 23.02.2026, all’istanza di rinuncia agli studi presentata il 20.02.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, dell’art. 13 del Regolamento Studenti – Corsi di Laurea, adottato dalla Università Telematica e-Campus, laddove subordina la ammissibilità della istanza di rinuncia agli studi di uno studente ad uno stringente vincolo temporale e ad oneri economici illogicamente gravosi ed ingiustificati, i quali vengono pretesi anche in relazione a prestazioni di cui il richiedente non intende fruire. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota dell’Università Telematica e-Campus del 26.06.2026, con la quale è stata disposta l’archiviazione della istanza di rinuncia agli studi presentata dalla Signora Giulia Gambato; - della nota dell’Università Telematica e-Campus del 15.06.2026, con la quale è stato richiesto alla Signora Gambato il versamento della quota annuale dell’anno accademico in corso ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di rinuncia agli studi presentata dalla stessa; - della nota dell’Università Telematica e-Campus del 15.06.2026, con la quale è stato specificato l’importo richiesto della quota annuale dell’anno accademico in corso, indicato in Euro 2.520,00.

Giustizia amministrativa202601650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di rinuncia agli studi e successive richieste di pagamento, inclusa la richiesta di € 2.520 quale quota annuale dell'anno accademico in corso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, iscritta al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ha impugnato il diniego dell'Ateneo alla rinuncia agli studi, inizialmente motivato con la presentazione fuori dal periodo previsto dal regolamento e con la necessità di versare € 600 per diritti di segreteria e di regolarizzare la posizione amministrativa e contributiva. Dopo avere riproposto l'istanza e versato i € 600 richiesti, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il nuovo diniego e le successive note con cui l'Università ha richiesto il pagamento di ulteriori € 2.520, corrispondenti alla quota annuale dell'anno accademico in corso. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della nuova pretesa economica, ritenuta non adeguatamente motivata, contraddittoria rispetto alle precedenti comunicazioni dell'Ateneo e non coerente con quanto già rilevato dal Tribunale nella precedente ordinanza cautelare. È stato inoltre evidenziato che l'Università non avrebbe considerato i versamenti risultanti dalle certificazioni relative agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 né chiarito il titolo dell'ulteriore debito richiesto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ravvisato il fumus boni iuris poiché la pretesa di pagamento di € 2.520 appariva non adeguatamente motivata, contraddittoria con le precedenti comunicazioni dell'Ateneo e incompatibile con quanto già accertato nella precedente ordinanza cautelare; inoltre, l'Università non aveva considerato i versamenti risultanti dalle certificazioni universitarie e non aveva chiarito il titolo del debito residuo. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego impediva alla studentessa di perfezionare tempestivamente l'iscrizione presso un altro Ateneo, costringendola, allo stato, ad attendere un intero anno accademico. Il giudice ha quindi disposto l'accoglimento della cautelare al fine di consentire l'iscrizione ad altro Ateneo nelle more del giudizio di merito, fissato per il 29 gennaio 2027. L'Università è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare.

  • art. 13 del Regolamento Studenti – Corsi di Laurea dell'Università Telematica e-Campus

    Disposizione regolamentare impugnata nella parte in cui subordina la rinuncia agli studi a un termine temporale e a oneri economici; nella fase cautelare il giudice ha esaminato la legittimità della pretesa economica applicata dall'Ateneo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una pretesa economica dell'amministrazione è assistita da fumus boni iuris quando risulta non adeguatamente motivata, contraddittoria rispetto alle precedenti comunicazioni dell'amministrazione e non consente di individuare il titolo del debito richiesto.
  • La valutazione cautelare deve considerare anche la coerenza dell'atto impugnato con gli accertamenti già compiuti dal giudice in una precedente fase cautelare del medesimo giudizio.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego dell'amministrazione impedisce all'interessato di perfezionare tempestivamente un'iscrizione presso altro istituto e lo costringe ad attendere un intero anno accademico.
  • Quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può adottare una misura cautelare funzionale a consentire temporaneamente l'esercizio della posizione giuridica controversa, nelle more della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.