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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08751/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da accertamenti fiscali fondati su indagini finanziarie svolte nei confronti di una società semplice agricola e dei suoi soci. L'Ufficio, utilizzando documentazione acquisita in sede penale e dati sui conti correnti della società e dei soci, aveva ricostruito induttivamente maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per l'anno 2004, ritenendo non giustificate numerose movimentazioni bancarie. La ricostruzione dell'imponibile era stata effettuata in via induttiva pura, con ripartizione equitativa dei proventi tra attività agraria e attività di allevamento, e conseguente emissione di avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto per incompetenza territoriale dell'Ufficio; in appello la CTR aveva invece ritenuto competente la Direzione Provinciale di Fermo ma aveva comunque annullato l'avviso nel merito, giudicando le presunzioni dell'Ufficio inidonee perché non sorrette da un adeguato impianto probatorio e perché la ripartizione equitativa del reddito non era giustificata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 2727 c.c., assumendo che in caso di accertamento induttivo puro sono ammesse presunzioni semplicissime, non necessitanti di gravità, precisione e concordanza; 2) nullità della sentenza per avere la CTR annullato l'atto senza procedere a rideterminare il merito della pretesa tributaria, nonostante il processo tributario abbia ad oggetto il rapporto e non il solo atto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla parte dell'avviso relativa a IVA e sanzioni correlate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento induttivo puro sulla base della supposta insufficienza delle presunzioni bancarie. Ha affermato che, quando l'accertamento sia svolto ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 o dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972, l'Ufficio può prescindere dalle scritture contabili e fondare la pretesa anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento induttivo puro dei redditi d'impresa, permettendo all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e di utilizzare elementi meramente indiziari, anche non qualificati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per chiarire il discrimine rispetto all'accertamento analitico-induttivo; non è la norma applicabile quando ricorrono i presupposti dell'accertamento induttivo puro.

  • art. 2727 c.c.

    non è parametro necessario per l'accertamento induttivo puro, poiché questo può fondarsi su presunzioni anche meno intense della prova presuntiva tipica.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    prevede, in materia IVA, la determinazione induttiva dell'imponibile e dell'aliquota sulla base dei dati comunque raccolti, con computo in detrazione solo dei versamenti e delle imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte.

  • art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nella fattispecie come base dell'accertamento IVA sui versamenti non giustificati.

  • art. 34 TUIR

    richiamato per la tassazione catastale dei redditi agrari derivanti dalle coltivazioni.

  • art. 32, comma 2, lett. b), e comma 3, TUIR

    richiamato per individuare i limiti oltre i quali l'allevamento genera reddito d'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti modificativi o impeditivi della pretesa fiscale grava sul contribuente una volta operata la determinazione induttiva dei ricavi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia, rimasto assorbito.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere il dovere del giudice di decidere sul merito della pretesa dopo aver esaminato la fondatezza dell'atto.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'oggetto del processo tributario come giudizio sul rapporto.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di poteri decisori del giudice tributario.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quanto all'utilizzo in sede fiscale dei documenti acquisiti nell'ambito del procedimento penale previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito sulla base di elementi anche non idonei a integrare presunzioni semplici qualificate, purché l'inattendibilità delle scritture contabili sia tale da legittimare il ricorso a un accertamento svincolato, in tutto o in parte, dalla contabilità.
  • Quando l'Ufficio procede a un accertamento induttivo puro, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto oppure è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.
  • In presenza di accertamento induttivo, il giudice tributario non può pretendere dall'Ufficio un livello di prova presuntiva pari a quello richiesto per l'accertamento analitico-induttivo.
  • La censura del giudice di merito che svaluti l'accertamento induttivo puro per difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni applicate viola la disciplina dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
  • Il giudizio tributario resta pur sempre un giudizio sul rapporto, ma il sindacato del giudice deve muovere dalla corretta applicazione della disciplina sostanziale dell'accertamento e del riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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