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Sentenza

Sentenza n. 7915/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa concessione di misura cautelare: 1) del provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025, emesso in data 31 marzo 2026 dal Presidente della Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale (col. -OMISSIS-) e notificato in pari data al ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, 2) il verbale della Sottocommissione; 3) l'art. 15, comma 4, lettera b), del bando di concorso laddove dovesse essere interpretato in maniera lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente (ossia laddove dovesse essere interpretato nel senso di disporre l'esclusione anche nell'ipotesi in cui il candidato indossi un semplice “smartwatch” non connesso alla rete); e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente all'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, con ordine all'Amministrazione resistente di consentire la correzione della prova di accertamento dell'idoneità attitudinale sostenuta in data 31 marzo 2026 e, in caso di esito positivo, di riammettere il ricorrente a sostenere il proseguo dell'iter concorsuale.

Giustizia amministrativa202604116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri, disposta perché il candidato indossava uno smartwatch acceso durante la prova attitudinale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, il verbale della sottocommissione e, ove interpretato nel senso lesivo dedotto, l'art. 15, comma 4, lett. b), del bando, chiedendo l'ammissione con riserva alle successive fasi e la correzione della prova. Ha sostenuto che lo smartwatch non fosse connesso alla rete e non potesse svolgere funzioni di comunicazione, poiché lo smartphone associato era spento e sigillato. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'esclusione formalizzata solo al termine della prova, nonché vizi di difetto di proporzionalità e di istruttoria, contestando l'applicazione della clausola del bando a un semplice smartwatch non connesso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. b), del bando, che impone lo spegnimento degli apparecchi telefonici, ricetrasmittenti o comunque di comunicazione durante gli accertamenti. Il Collegio ha osservato che esistono smartwatch dotati di eSIM capaci di collegarsi autonomamente alla rete mobile 4G/5G, senza connessione Bluetooth allo smartphone. Il ricorrente, pur avendo contestato l'addebito al momento della consegna dell'elaborato, non aveva fornito immediatamente alla sottocommissione elementi idonei a dimostrare l'impossibilità tecnica di comunicazione del dispositivo; le precisazioni sul modello e sulle sue caratteristiche, rese soltanto in camera di consiglio, non erano comunque verificabili quanto all'identità con l'apparecchio effettivamente utilizzato. È stata ritenuta legittima anche la formalizzazione dell'esclusione al termine della prova, poiché il differimento dell'allontanamento poteva evitare turbamenti allo svolgimento della selezione. Non sono stati ravvisati difetto di proporzionalità o di istruttoria: la sottocommissione aveva applicato una clausola chiara e vincolante e non era tenuta a svolgere un accertamento tecnico analitico sulle funzionalità di ogni dispositivo, spettando al candidato dimostrare nell'immediatezza l'eventuale inidoneità dell'apparecchio alla comunicazione esterna. La clausola del bando è stata ritenuta legittima perché diretta a tutelare il regolare svolgimento del concorso e la parità di trattamento, prevenendo ex ante il rischio di comunicazioni esterne e imponendo al candidato un ragionevole onere di diligenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lett. b), del bando di concorso

    Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: (...) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti

    La clausola impone lo spegnimento degli apparecchi potenzialmente idonei alla comunicazione, inclusi dispositivi elettronici come smartwatch accesi, senza necessità per la commissione di verificare analiticamente le funzionalità del singolo apparecchio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, è legittima la clausola del bando che impone lo spegnimento degli apparecchi telefonici, ricetrasmittenti o comunque idonei alla comunicazione, quando la prescrizione sia diretta a prevenire ex ante comunicazioni esterne e a garantire la parità di trattamento tra i candidati.
  • La commissione di concorso non è tenuta, per ogni dispositivo elettronico rinvenuto acceso durante la prova, a svolgere un accertamento tecnico analitico sulle sue specifiche funzionalità di connessione; è sufficiente l'applicazione della chiara clausola del bando relativa agli apparecchi potenzialmente comunicanti.
  • Il candidato che contesti l'esclusione per l'asserita inidoneità del dispositivo alla comunicazione deve fornire nell'immediatezza dell'accertamento elementi concreti che dimostrino tale circostanza; le precisazioni tecniche tardive possono non essere considerate, anche quando non sia verificabile l'identità tra il dispositivo descritto e quello effettivamente utilizzato.
  • È legittimo formalizzare l'esclusione al termine della prova, anziché disporre l'immediato allontanamento del candidato, quando il differimento sia ragionevolmente diretto a non turbare lo svolgimento della prova degli altri concorrenti.
  • L'imposizione al candidato di verificare che ogni apparato potenzialmente idoneo alla trasmissione di dati sia effettivamente spento costituisce un ragionevole onere di diligenza e non viola, di per sé, il principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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