Cassazione Civile, Ordinanza n. 05462/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente biologa a tempo indeterminato, dipendente di un'azienda sanitaria locale, volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi. Il giudice d'appello aveva accolto la domanda ritenendo, in via analogica rispetto alla giurisprudenza sull'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli enti locali, che il costo fosse stato sopportato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro pubblico. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della l. n. 396/1976 e degli artt. 2, 15 e 21 della l. n. 247/2012. Secondo la ricorrente, l'iscrizione all'albo dei biologi costituisce condizione necessaria per l'esercizio della professione e deve preesistere allo stesso rapporto di lavoro subordinato in regime di esclusiva; quindi non può dirsi imposta nel solo interesse del datore di lavoro, perché il professionista deve comunque possedere tale requisito per poter essere assunto e svolgere l'attività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha distinto la disciplina dei biologi da quella degli avvocati e degli infermieri richiamata dalla corte territoriale, osservando che il dirigente biologo in regime di esclusività non è assoggettato a un divieto assoluto di esercizio della professione fuori dal rapporto di impiego. In base all'art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e alla disciplina contrattuale collettiva applicabile, lo svolgimento dell'attività libero-professionale è consentito nei limiti previsti. Ne ha tratto la conseguenza che l'iscrizione all'albo speciale non è sostenuta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e non è quindi rimborsabile. La sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dirigente biologa. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 396/1976
Richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dell'iscrizione all'albo dei biologi; la Corte non ne ricava un obbligo di rimborso a carico del datore di lavoro pubblico.
art. 47 l. n. 396/1976
Richiamato nel motivo di ricorso; non viene valorizzato come fondamento del rimborso.
art. 2 l. n. 247/2012
Richiamato dalla ricorrente in via di analogia con la disciplina forense; la Corte ritiene però non pertinente il parallelo con l'iscrizione all'albo dei biologi.
art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992
Indicato come regime di esclusività del dirigente sanitario; la Corte lo considera compatibile con lo svolgimento dell'attività libero-professionale nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione.
art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma decisiva: consente ai dirigenti sanitari, compresi i biologi, lo svolgimento di attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, secondo le tipologie e i limiti ivi previsti.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Letto in combinato con la disciplina speciale: la Corte osserva che le previsioni di settore specificano i criteri oggettivi e predeterminati e escludono in radice una situazione di incompatibilità assoluta.
art. 98 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per descrivere il dovere di esclusività del dipendente pubblico.
art. 31 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Conferma che i volumi di attività libero-professionale intramuraria non possono superare quelli istituzionali, ma tale attività è consentita.
art. 115 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Disciplina le tipologie di attività libero-professionale intramuraria consentite ai dirigenti sanitari.
art. 384 comma 2 c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'iscrizione ad un albo professionale, quando costituisce requisito per l'esercizio della professione, non è automaticamente rimborsabile dal datore di lavoro pubblico: occorre verificare se la legge imponga quell'iscrizione nell'esclusivo interesse dell'amministrazione oppure se il professionista possa esercitare anche in forme consentite fuori dal rapporto di impiego.
- Il raffronto con la disciplina degli avvocati dipendenti pubblici non è estensibile ad altre professioni protette se la normativa di settore consente, in tutto o in parte, lo svolgimento di attività libero-professionale da parte del dipendente pubblico.
- Quando la disciplina primaria e quella contrattuale consentono al dirigente sanitario l'attività libero-professionale, anche in regime di esclusività, l'iscrizione all'albo non esprime un divieto assoluto di esercizio extra moenia e quindi non può dirsi sostenuta solo nell'interesse del datore di lavoro.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
- In presenza di una disciplina speciale che consente l'attività libero-professionale nei limiti fissati dalla legge e dal CCNL, non sussiste incompatibilità assoluta tale da trasferire sul datore pubblico il costo dell'iscrizione professionale.
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