Sentenza n. 4875/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 17.09.2025 prot. 1354, adottato dal Consolato d'Italia a Karachi relativamente alla pratica nr. 20250007416, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo, con richiesta cautelare di sospensiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d'Italia a Karachi e comunicato il 17 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dell'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 5 e 46 del d.P.R. n. 349/1999, della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Il ricorso, notificato il 9 dicembre 2025, è stato tuttavia ritenuto tardivo rispetto alla comunicazione del diniego avvenuta il 17 settembre 2025. Il ricorrente ha invocato l'aumento di novanta giorni previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a., in ragione della propria residenza all'estero.
La decisione
Il TAR, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il termine decadenziale decorreva dalla comunicazione del diniego del 17 settembre 2025 e il ricorso notificato il 9 dicembre 2025 è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'aumento di novanta giorni previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a.: tale proroga opera quando il destinatario della notificazione risiede all'estero, perché serve a consentire gli adempimenti necessari per una notificazione estera, non quando risiede all'estero il soggetto notificante e la notificazione deve essere eseguita in Italia presso una pubblica amministrazione. L'estensione della proroga in quest'ultimo caso determinerebbe un ingiustificato vantaggio per il ricorrente e un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso notificato tardivamente.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Prevede il termine decadenziale per la notificazione del ricorso di annullamento, decorrente dalla piena conoscenza o dalla comunicazione dell'atto impugnato.
art. 41, comma 5, c.p.a.
Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa
L'aumento del termine si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero; non si applica per il solo fatto che il soggetto notificante, ricorrente, risieda all'estero, se la notificazione è effettuata in Italia presso una pubblica amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni impone di leggere la disciplina dell'art. 41 c.p.a. in coerenza con la funzione della proroga per le notificazioni all'estero.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti della possibile rilevabilità della tardività, consentendo il contraddittorio sulla questione.
Massime di principio
- L'aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. opera in ragione della necessità di eseguire la notificazione all'estero e, pertanto, si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero, non quando all'estero risiede soltanto il soggetto notificante.
- La residenza all'estero del ricorrente non giustifica l'allungamento del termine decadenziale quando il ricorso deve essere notificato in Italia a una pubblica amministrazione, poiché in tale situazione non sussistono gli adempimenti e le difficoltà operative che costituiscono la ratio della proroga.
- L'interpretazione estensiva dell'art. 41, comma 5, c.p.a. riferita a ogni ricorrente residente all'estero determinerebbe un indebito vantaggio processuale e un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi; la proroga deve quindi essere applicata secondo la sua funzione propria.
- Il ricorso di annullamento notificato oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esame dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
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