Cassazione Penale, Ordinanza n. 01340/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 81 c.p., tra pene inflitte con più sentenze di condanna già irrevocabili in date diverse. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, ma le censure erano sostanzialmente in fatto e riproponevano questioni già esaminate in sede di merito. La Corte rileva che il giudice di merito aveva già risposto valorizzando le modalità dei fatti e la loro ripetizione nel tempo, elementi non specificamente smentiti dal ricorso.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, l'applicazione della disciplina più favorevole della continuazione tra pene inflitte con sentenze irrevocabili
art. 81 c.p.
disciplina della continuazione richiesta dal condannato per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione in executivis, non è censurabile in modo utile una motivazione di merito se il ricorso si limita a reiterare questioni di fatto già vagliate e non confuta specificamente gli elementi valorizzati dal giudice.
- La richiesta di applicazione dell'art. 81 c.p. in sede esecutiva può essere respinta quando la valutazione di merito escluda il medesimo disegno criminoso sulla base delle modalità concrete delle condotte e della loro ripetizione temporale.
- Il ricorso per cassazione che proponga doglianze meramente fattuali o riproduttive di quelle già esaminate è inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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