Ordinanza n. 3922/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del documento denominato dalla Asl Roma 2 “Piano Assistenziale Individuale” del minore -OMISSIS- datato 13.10.2023 a firma della Dott.ssa Rogora, del Dott. Veronesi e della Dott.ssa Urbinati e depositato in data 16.10.2023 nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato e identificato con R.g. n. 7481/2023 per la sua illogicità, irragionevolezza e genericità nella parte in cui non prevede un progetto terapeutico in favore del minore, con indicazione del tipo di metodologia, del numero di ore di trattamento, dei terapisti e del supervisore, dell'ambito di intervento (domiciliare, Centro, scuola) e della durata dell'intervento Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/5/2024: per l'annullamento del progetto depositato in data 11.04.2024 redatto dalla Asl Roma 2 a firma della Dott.ssa Chiara Rogora e della Dott.ssa Serena Cesario nella parte in cui prevede solo 4 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale in regime ambulatoriale presso il Centro Nuova Sair e solo 4 ore mensili di intervento cognitivo comportamentale in ambito scolastico, nonché perché esclude l'intervento domiciliare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Assistenziale Individuale del minore e successivo progetto terapeutico dell’ASL Roma 2
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Piano Assistenziale Individuale del 13 ottobre 2023, deducendone illogicità, irragionevolezza e genericità nella parte in cui non individuava un progetto terapeutico concreto, con indicazione della metodologia, del numero di ore di trattamento, dei terapisti, del supervisore, degli ambiti di intervento e della durata. Con motivi aggiunti ha impugnato il progetto dell’11 aprile 2024, contestando la previsione di sole quattro ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale ambulatoriale, di sole quattro ore mensili di intervento cognitivo-comportamentale scolastico e l’esclusione dell’intervento domiciliare. Nel corso del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento e ha disposto l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio. Il Collegio ha rilevato che il CTU non aveva mai visitato né valutato personalmente il minore, fondando la relazione esclusivamente su documentazione risalente. Ha inoltre osservato che la relazione non aveva adeguatamente valutato l’effettiva necessità dell’intensità dell’intervento né l’eventuale opportunità di un approccio integrato, comprendente ulteriori interventi riabilitativi, quali NDBI e TEACCH, nonché la terapia cognitivo-comportamentale per la gestione dell’eventuale ansia e delle comorbidità psichiatriche. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7192/2025 e le Linee Guida 21, il TAR ha evidenziato che non è possibile desumere in modo certo e generalizzato una correlazione tra intensità del trattamento ed esiti clinici significativi, soprattutto in relazione all’età attuale del minore, e che gli studi disponibili presentano risultati differenziati e talvolta contraddittori. Sono stati quindi assegnati termini per lo schema di relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale, con fissazione dell’udienza pubblica del 26 maggio 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, c.p.a.
Assegna, ai sensi dell’art. 67, co. 3, c.p.a., i seguenti termini
La disposizione è applicata per disciplinare le attività del CTU e dei consulenti tecnici di parte nella fase di integrazione della consulenza, stabilendo i termini per lo schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alle ulteriori disposizioni in materia di dati sanitari, per l’oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando una consulenza tecnica d’ufficio incide sulla decisione di una controversia sanitaria e si fonda esclusivamente su documentazione risalente, senza esame personale dell’interessato, il giudice può disporne l’integrazione per assicurare una valutazione attuale e adeguata delle condizioni individuali.
- Nella valutazione giudiziale della congruità di un progetto terapeutico per un minore, l’intensità del trattamento non può essere determinata mediante automatica applicazione di correlazioni statistiche generali, dovendo essere valutata in rapporto all’età attuale, alle condizioni concrete e agli obiettivi clinici del singolo paziente.
- La valutazione dell’adeguatezza di un intervento terapeutico deve considerare, ove rilevante secondo le linee guida applicabili, anche l’eventuale necessità di un approccio integrato con diverse metodologie riabilitative e con interventi rivolti alle comorbidità psichiatriche.
- Quando la consulenza tecnica non esamina profili rilevanti indicati dalle linee guida e non prende posizione sull’effettiva necessità dell’intensità dell’intervento, il giudice può assegnare al consulente termini per una relazione integrativa, assicurando il previo contraddittorio con i consulenti tecnici di parte.
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