Cassazione Penale, Sentenza n. 14805/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva revocato la sospensione condizionale della pena e due provvedimenti di indulto. Il primo motivo deduce nullità assoluta per inosservanza dell'art. 179 e 666 c.p.p.: il difensore di fiducia era stato nominato il 15/03/2021 ma il decreto di fissazione dell'udienza camerale non fu notificato al difensore nominato, venendo invece designato un difensore d'ufficio che partecipò all'udienza. Il secondo motivo censura la mancata o errata indicazione delle richieste del pubblico ministero nel decreto di fissazione dell'udienza camerale (art. 181 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) e ha dichiarato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per nullità assoluta. Ha ritenuto che la mancata notifica al difensore di fiducia, la cui presenza era obbligatoria ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p., determini nullità generale e insanabile anche se era presente un difensore d'ufficio. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
La presenza del difensore è obbligatoria in determinate udienze camerali; se il difensore di fiducia è stato nominato e non è stato avvisato dell'udienza, la procedura è viziata da nullità assoluta.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che la nullità derivante dall'assenza del difensore obbligatorio è di ordine generale e assoluta, con effetti sugli atti e sull'udienza tenutasi.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Utilizzato per qualificare la nullità come di ordine generale e indicare l'insanabilità del vizio quando la partecipazione del difensore fiduciario è obbligatoria.
art. 181, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo: la mancata o errata indicazione delle richieste del pubblico ministero nel decreto di fissazione dell'udienza camerale può integrare una nullità di natura relativa; la Corte non è però entrata nel merito perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero (menzionata negli atti), senza incidenza sul decisum sostanziale della Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/3/2015
Richiamata per il principio secondo cui la nomina fiduciaria del difensore non può essere surrogata dalla designazione d'ufficio; la presenza effettiva del difensore d'ufficio non sana l'assenza del difensore fiduciario quando la legge ne prevede la partecipazione obbligatoria.
Massime di principio
- Quando la legge prevede la presenza obbligatoria del difensore in una specifica udienza camerale, la mancata notifica al difensore di fiducia determina una nullità assoluta degli atti di quella udienza e delle decisioni conseguenti.
- La designazione di un difensore d'ufficio non può sostituire la nomina di un difensore di fiducia quando la presenza di quest'ultimo è obbligatoria; l'assistenza effettiva del difensore d'ufficio non sana il vizio.
- Se sussiste una nullità assoluta imputabile all'omessa partecipazione del difensore di fiducia, l'atto impugnato deve essere annullato (anche senza rinvio) e gli atti rimessi al giudice dell'esecuzione per il prosieguo procedimentale.
- Le censure relative alla mancata indicazione delle richieste del pubblico ministero nel decreto di fissazione della udienza camerale possono configurare nullità relativa, eventualmente sanabile; tuttavia tale questione può rimanere assorbita se sussiste una nullità assoluta più grave.
- Per i difensori: nominare tempestivamente il difensore di fiducia e curare la prova della nomina e della relativa notifica del decreto di fissazione dell'udienza; in caso di omissione, richiedere l'annullamento per nullità assoluta o, comunque, proporre rimedi tempestivi.
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