Cassazione Penale, Sentenza n. 32376/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato nel 2018 per il possesso di due bancomat intestati a un soggetto fittizio e di provenienza illecita, ai sensi dell'art. 493-ter c.p., e nel 2019 per la contraffazione di una carta d'identità mediante apposizione della propria fotografia e delle generalità del titolare apparente, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., nonché per sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p. I fatti erano emersi in occasione dello stesso controllo di polizia del 5 ottobre 2018. Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il ne bis in idem sostanziale quanto ai reati di cui agli artt. 493-ter e 494 c.p., ma lo aveva escluso per i reati di falso di cui agli artt. 477 e 482 c.p., ritenendo che questi ultimi tutelassero la fede pubblica e che l'art. 493-ter c.p. fosse una fattispecie diretta anche alla tutela del patrimonio e della sicurezza dei traffici economici, senza assorbire la falsificazione documentale. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione agli artt. 493-ter, 477, 482 e 494 c.p., sostenendo che le due condanne riguardassero il medesimo fatto storico, che la falsificazione dei documenti fosse condotta necessaria e strumentale all'ottenimento delle carte di pagamento e che ricorressero il ne bis in idem sostanziale, il concorso apparente di norme, la specialità o l'assorbimento. Ha inoltre contestato l'individuazione dei beni giuridici tutelati e richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 493-ter c.p. può ledere anche la fede pubblica. La Corte ha precisato che, trattandosi di due sentenze irrevocabili e di una questione affrontata in sede esecutiva, il riferimento normativo pertinente è l'art. 669 c.p.p., non l'art. 649 c.p.p.; ha poi escluso che tra il falso documentale e l'indebita utilizzazione di strumenti di pagamento vi sia identità del fatto o rapporto di specialità, rilevando che le condotte hanno struttura diversa e si sono succedute nel tempo: prima il ricorrente si era procurato i documenti falsi, poi aveva utilizzato tali documenti per ottenere i bancomat. La falsità documentale si consuma con la formazione del documento falso e non richiede il suo successivo utilizzo. L'eventuale strumentalità della falsificazione può rilevare ai fini della continuazione, ma non determina né l'assorbimento né il ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto corretta, sebbene sulla base di una motivazione parzialmente diversa, la conclusione del giudice dell'esecuzione secondo cui il falso del privato in certificati amministrativi e l'indebita utilizzazione di strumenti di pagamento concorrono. Il riferimento al ne bis in idem è stato ricondotto all'art. 669 c.p.p.; l'identità del fatto non è stata riconosciuta perché le condotte non erano sincroniche né strutturalmente coincidenti. È stato escluso anche il concorso apparente di norme, non essendovi rapporto di continenza o specialità tra le fattispecie.
Norme richiamate
art. 669 c.p.p.
pluralità di sentenze irrevocabili per il medesimo fatto contro la stessa persona
È la disposizione pertinente in sede esecutiva quando esistono più sentenze irrevocabili e la questione del ne bis in idem non sia stata già definitivamente risolta in via principale nel giudizio di cognizione.
art. 649 c.p.p.
La nozione di identità del fatto, richiamata dal ricorrente e utilizzata come criterio interpretativo, richiede corrispondenza storico-naturalistica quanto a condotta, evento e nesso causale, con riferimento a tempo, luogo e persona.
art. 15 c.p.
Il principio di specialità richiede un rapporto di continenza strutturale tra le fattispecie astratte, verificato mediante il confronto dei rispettivi elementi costitutivi; non è sufficiente che una condotta sia strumentale alla commissione dell'altra.
art. 493-ter c.p.
La fattispecie di indebita utilizzazione o possesso di strumenti di pagamento non contiene la condotta di falsificazione di documenti di identità; l'eventuale falsificazione rilevante per la norma riguarda le carte di pagamento o i documenti che abilitano al prelievo o all'acquisto.
art. 477 c.p.
La falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la semplice formazione del documento falso e non con il suo successivo uso.
art. 482 c.p.
La fattispecie di falsità materiale commessa dal privato si configura autonomamente rispetto al successivo reato di indebita utilizzazione di strumenti di pagamento, quando le condotte siano distinte e diacroniche.
art. 494 c.p.
Nel caso esaminato, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto assorbito il reato di sostituzione di persona nell'art. 493-ter c.p.; tale statuizione non costituiva l'oggetto dell'accoglimento del ricorso per i reati di falso.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando una persona sia stata destinataria di più sentenze irrevocabili relative al medesimo fatto, la questione del ne bis in idem è regolata dall'art. 669 c.p.p., salvo che sia stata già dedotta e definitivamente risolta in via principale nel giudizio di cognizione.
- Ai fini del ne bis in idem, l'identità del fatto richiede una corrispondenza storico-naturalistica riferita a condotta, evento e nesso causale, considerando anche tempo, luogo e persona; la mera connessione funzionale o strumentale tra due condotte non è sufficiente.
- Tra la falsificazione di un documento di identità e l'indebita utilizzazione o il possesso illecito di strumenti di pagamento non sussiste rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., perché le fattispecie non condividono una struttura normativa tale da ricondurre una all'altra e l'art. 493-ter c.p. non include la falsificazione di documenti di identità come elemento costitutivo.
- L'assorbimento tra falso documentale e indebita utilizzazione di strumenti di pagamento può operare soltanto quando le condotte siano sincroniche; se la falsificazione è anteriore e distinta rispetto alla successiva acquisizione o utilizzazione dello strumento di pagamento, le fattispecie concorrono materialmente.
- Il falso materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la formazione del documento falso, indipendentemente dal successivo uso del documento.
- La circostanza che la falsificazione sia stata commessa per ottenere successivamente uno strumento di pagamento può rilevare ai fini della continuazione, ma non elimina l'autonomia del falso né determina di per sé il ne bis in idem o l'assorbimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32289/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32290/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32368/2026 del 31/08/2026
- Sentenza penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →