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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due censure: da un lato, ha sostenuto che il provvedimento di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura; dall’altro, ha contestato che il giudice di merito avesse trascurato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, né telematica né cartacea, del decreto da parte della cancelleria. In sostanza, la doglianza mirava a superare la declaratoria di tardività dell’opposizione, sostenendo la mancata conoscenza legale o effettiva del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità. Ha comunque osservato, nel merito, che la comunicazione del provvedimento poteva risultare anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" del 16.11.2018 e aveva tratto da ciò la conclusione che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del Pubblico Ministero. L’opposizione, proposta solo il 28.9.2020, era stata quindi correttamente ritenuta tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati. La Corte ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, anche perché l’intimato non ha svolto difese e il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    menzionato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. per indicare il regime delle comunicazioni equipollenti del provvedimento.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato, insieme all’art. 136 c.p.c., come parametro del meccanismo comunicativo equipollente del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile al provvedimento decisorio non comunicato o notificato, con decorrenza dal deposito/pubblicazione; l’opposizione è risultata proposta oltre il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l’ordine di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire il controllo di legittimità.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente effettuata anche in forma equipollente rispetto a quella tipica, purché il mezzo utilizzato assicuri l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio non sia stato comunicato o notificato, resta comunque esperibile l’impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione/deposito dell’atto.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità dell’atto quando il fascicolo e il provvedimento siano entrati nella sua sfera di disponibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, può essere disposto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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