Sentenza n. 6567/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) del comma 5 dell’art. 1 del bando del giorno 8.10.24, nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale – SCU, è lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale – SCN; b) della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 – SIC, nella parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente il punteggio di 22,5 e la posizione n. 186, senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito; c) della graduatoria di cui al punto che precede pubblicata il giorno 19.06.2025, nella parte in cui, per effetto della rettifica, al ricorrente sono stati attribuiti il punteggio di 22,5 e la posizione n. 187, senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito; d) degli avvisi di pubblicazione delle graduatorie del 30.04.2025 e del 19.06.2025; e) di ogni atto e/o verbale attinente alla valutazione dei titoli del ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del titolo per la riserva di cui al comma 5 dell’art. 1 del bando; f) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi; g) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati; h) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati; e per il conseguente accertamento - del diritto del ricorrente a ottenere la rettifica in melius del punteggio complessivo ottenuto e/o della posizione in graduatoria in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione, con riconoscimento di una migliore posizione utile in graduatoria, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori; e successiva condanna in forma specifica - delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, a rivalutare i titoli del ricorrente e assegnare al medesimo il punteggio corretto, con successivo inserimento in graduatoria in posto utile, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso e, in generale, con l’ordine nei confronti della PA di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, graduatorie e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di funzionari, nella parte in cui non è stata riconosciuta la riserva del 15% ai candidati che avevano svolto il Servizio Civile Nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in graduatoria con punteggio 22,5 e posizione dapprima n. 186 e poi n. 187, ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale deducendo l'omessa valutazione del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Nazionale senza demerito. Con il primo motivo ha sostenuto la nullità dell'art. 1, comma 5, del bando, nella parte in cui prevedeva la riserva del 15% esclusivamente per gli operatori che avevano concluso il Servizio Civile Universale, lamentando la violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, dei principi costituzionali di uguaglianza, parità di accesso ai pubblici uffici e buon andamento, nonché del d.l. n. 25/2025 e della par condicio, per la mancata equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità della graduatoria e degli atti di valutazione dei titoli per omessa considerazione del Servizio Civile Nazionale quale titolo di riserva, nonostante la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione e l'aggiornamento automatico della domanda conseguente allo ius superveniens. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e manifesta illogicità, chiedendo la rettifica della posizione e l'ammissione tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto il primo motivo nella parte in cui qualificava come nullo il bando: la mancata espressa equiparazione del Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale non determina nullità dell'atto, dovendosi invece interpretare la disciplina della riserva in senso estensivo e costituzionalmente orientato. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il Servizio Civile Nazionale debba essere riconosciuto quale titolo utile per la riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. Il Collegio ha valorizzato la continuità normativa tra i due istituti: il Servizio Civile Universale costituisce evoluzione e riorganizzazione, non sostituzione radicale, del Servizio Civile Nazionale; entrambi hanno natura volontaria, finalità sostanzialmente coincidenti e durata massima di dodici mesi. La successiva modifica legislativa, che ha espressamente inserito il Servizio Civile Nazionale tra i titoli rilevanti, è stata considerata confermativa di un'interpretazione già possibile in senso conforme alla Costituzione, pur non avendo natura formalmente interpretativa. Le amministrazioni sono state quindi obbligate a rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo di riserva e ad assumere ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate, con obbligo di restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
“servizio civile universale”
La disposizione sulla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici deve essere interpretata, anche per procedure bandite anteriormente alla modifica legislativa, nel senso di comprendere gli operatori che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Nazionale.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
“All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”
La modifica legislativa ha efficacia pro futuro e non costituisce interpretazione autentica, ma conferma una lettura estensiva e costituzionalmente orientata già desumibile dalla disciplina previgente.
art. 3 Cost.
“secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento”
Il principio di uguaglianza impone di estendere la riserva ai volontari del Servizio Civile Nazionale quando il servizio presenta, rispetto al Servizio Civile Universale, analoghe caratteristiche, finalità e valore meritorio.
art. 117, comma 2, lett. d), Cost.
Le attività svolte nell'ambito del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Universale sono ricondotte alla medesima funzione di difesa della Patria con mezzi e attività non militari.
art. 8 l. 6 giugno 2016, n. 106
“revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”
La legge delega evidenzia la continuità tra la disciplina del Servizio Civile Nazionale e quella del Servizio Civile Universale.
art. 5, comma 4, l. 6 marzo 2001, n. 64
“Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria”
La natura volontaria del Servizio Civile Nazionale, almeno per le categorie considerate dalla norma, costituisce elemento di continuità con il Servizio Civile Universale.
art. 3, comma 3, d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77
“Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi”
La durata del Servizio Civile Nazionale coincide, quanto al limite massimo, con quella del Servizio Civile Universale e contribuisce alla comparabilità dei due istituti.
art. 16, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
“ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi”
La durata massima del Servizio Civile Universale conferma la continuità funzionale e normativa con il Servizio Civile Nazionale.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha richiamato una propria precedente sentenza quale precedente conforme, valorizzandone la motivazione ai fini della decisione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo di restituzione del contributo unificato, pur con compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici prevista per gli operatori che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale deve essere interpretata, anche con riferimento a concorsi banditi prima della modifica legislativa del 2025, come applicabile anche a chi abbia svolto il Servizio Civile Nazionale, quando i due servizi risultino caratterizzati da continuità normativa, natura volontaria, finalità sostanzialmente coincidenti e analogo valore di difesa della Patria con mezzi non militari.
- La modifica legislativa che ha espressamente inserito il Servizio Civile Nazionale tra i titoli rilevanti per la riserva concorsuale non ha natura interpretativa e opera pro futuro, ma può confermare una lettura estensiva della disciplina previgente già imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata.
- La mancata espressa previsione nel bando dell'equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale non comporta nullità del bando quando la disciplina normativa consenta un'interpretazione conforme a Costituzione; l'illegittimità può derivare dall'applicazione restrittiva della clausola di riserva e dall'omessa valutazione del titolo dichiarato dal candidato.
- Quando il candidato abbia dichiarato nella domanda un titolo rilevante ai fini della riserva concorsuale, l'amministrazione deve valutarlo secondo la corretta interpretazione della disciplina applicabile e, ove necessario, rivalutare la posizione in graduatoria e assumere le conseguenti determinazioni sulla collocazione tra i vincitori.
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