Sentenza n. 1084/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di trasferimento della sede operativa e delle prestazioni sanitarie già accreditate dalla sede di San Giovanni in Fiore alla sede di Cosenza
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La struttura ricorrente, autorizzata con decreto regionale al trasferimento della sede operativa per l’erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa e di prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare già accreditate e contrattualizzate, ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Regione Calabria e del Commissario ad acta. L’istanza era stata presentata il 29 febbraio 2024; presso la nuova sede si era svolta il 19 aprile 2025 la verifica dell’Organismo Tecnicamente Accreditante, con esito positivo. Nonostante il successivo sollecito del 10 luglio 2025, l’amministrazione non aveva adottato il provvedimento conclusivo. Nel corso del giudizio è emerso che l’ufficio commissariale aveva predisposto una bozza di decreto di accreditamento e trasferimento, trasmettendola ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute per una valutazione preventiva non ancora pervenuta. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni a provvedere, eventualmente mediante l’adozione del provvedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Ha accertato che il procedimento non era stato concluso con un provvedimento espresso entro i termini normativamente previsti e che la competenza all’accreditamento spettava all’ufficio commissariale nell’ambito del piano di rientro. Il Collegio ha ricostruito il procedimento previsto dagli artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992, dall’art. 11, comma 6, l.r. Calabria n. 24/2008 e dal regolamento regionale del 2016: dopo il parere favorevole dell’organismo competente, il Direttore generale del Dipartimento regionale disponeva di trenta giorni per adottare il provvedimento finale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d), l.r. n. 19/2001. La necessità di acquisire una valutazione preventiva ministeriale non sospendeva né prorogava il termine legale di conclusione del procedimento. Regione Calabria e Commissario ad acta sono stati quindi ordinati, ciascuno per quanto di competenza, a provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Inserito nel quadro normativo del procedimento di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Inserito nel quadro normativo del procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie.
art. 11, comma 6, l.r. Calabria n. 24/2008
“l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e l’accreditamento sono concessi, senza facoltà di delega, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale nonché il relativo livello organizzativo di applicazione ottimale, ed acquisito il parere espresso con delibera del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, che si avvale per lo scopo delle risultanze della Commissione di cui all’articolo 12, a tal fine: a) la predetta Commissione esamina le domande e trasmette le risultanze entro il termine massimo di 90 giorni, salvo carenze documentali necessarie per la decisione. Nei successivi 15 giorni il Direttore generale dell’Azienda sanitaria deve esprimere il parere; b) decorsi tali termini l’Assessore competente senza indugio nomina i Commissari ad acta, i quali agiscono con i poteri della Commissione di cui all’articolo 12, e dello stesso Direttore generale; c) I Commissari valutano le richieste e trasmettono le risultanze con un parere al Direttore generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie”
Stabilisce le scansioni temporali e gli organi competenti nel procedimento di autorizzazione e accreditamento sanitario.
art. 12 del Nuovo Regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008
“in ogni caso, sino all’avvenuta trasmissione del parere del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria competente, i termini per la conclusione del procedimento da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente restano sospesi”
Disciplina l’istruttoria e prevede la sospensione dei termini solo fino alla trasmissione del parere del Direttore generale dell’azienda sanitaria competente.
art. 19, comma 2, lett. d), l.r. Calabria n. 19/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Attribuisce al Direttore generale del Dipartimento regionale un termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale, una volta acquisito il parere favorevole dell’organismo competente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando il procedimento di autorizzazione o accreditamento sanitario sia regolato da termini legislativamente prefissati, l’amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso entro tali termini.
- L’acquisizione di un parere favorevole dell’organismo tecnico competente fa decorrere il termine per l’adozione del provvedimento finale, quando la disciplina procedimentale non preveda ulteriori fasi sospensive legalmente tipizzate.
- Una valutazione preventiva richiesta ad altre amministrazioni, se non prevista dalla disciplina come causa di sospensione o proroga del termine procedimentale, non incide sull’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento entro il termine di legge.
- Nel giudizio ex art. 117 c.p.a., il giudice può ordinare alle amministrazioni coinvolte, ciascuna per quanto di competenza, di provvedere sull’istanza entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale.
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