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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40564/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per illegittimità della statuizione relativa alle spese: la sentenza aveva imposto sia il pagamento delle "spese del procedimento" (spese processuali) sia quello delle spese di mantenimento in carcere, nonostante la pena detentiva complessiva applicata fosse inferiore al limite di due anni. Il difensore ha dedotto che, ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento non poteva essere disposta quando la pena non supera i due anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha disposto la rettifica della sentenza impugnata eliminando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, conformemente all'art. 445, comma 1, c.p.p., ed ha pronunciato la rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Tuttavia ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il motivo relativo alla esclusione della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, confermando che tali spese non rientrano nella nozione di "spese del procedimento" e possono quindi essere poste a carico del condannato in base alle norme sul rimborso delle spese di mantenimento (art. 188 c.p., art. 191 nn.4-5 c.p., art. 535 comma 3 c.p.p., e d.P.R. n.115/2002). In sintesi: tolta la condanna alle spese processuali; confermata la condanna al rimborso delle spese di custodia/mantenimento in carcere.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato nel testo come base per il patteggiamento

    regola l'accordo sulle pene e la sentenza di patteggiamento; contesto procedurale della pronuncia impugnata

  • art. 445, comma 1, c.p.p.

    prevede che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. non comporti la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando la sanzione irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria

    la Corte ha applicato questa norma per escludere la condanna ai "rimborsi delle spese del procedimento" quando la pena è ≤ 2 anni, determinando la cancellazione della condanna alle spese processuali

  • art. 619 c.p.p.

    richiamato come base per la rettifica del dispositivo

    consente la rettifica di errori materiali o di discrepanze tra motivazione e dispositivo; la Corte lo ha usato per correggere la sentenza eliminando la condanna alle spese processuali

  • art. 188 c.p.

    obbligo del condannato a rimborsare le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena

    fonde la base normativa per distinguere le spese di mantenimento in carcere dalle spese processuali e per giustificare il ristoro a favore dell'Erario

  • art. 191, nn. 4 e 5, c.p.

    citato come norma che differenzia tipologie di spese

    conferma la distinzione normativa tra spese processuali e spese connesse al mantenimento del detenuto

  • art. 535, comma 3, c.p.p.

    richiama la differenziazione tra tipi di spese

    aiuta a interpretare che le spese di mantenimento non sono "spese del procedimento" cui si applica l'esenzione dell'art. 445 c.p.p.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    artt. 5, comma 1, lett. i; 200; 204, comma 3

    disciplinando il recupero delle spese di mantenimento dei detenuti e distinguendole dalle altre spese processuali, conforta la tesi secondo cui le spese di custodia vanno recuperate separatamente dall'Erario e possono essere imposte al condannato

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014 (Hysa)

    decisione di segno contrario che assimilava le spese di custodia alle "spese del procedimento"

    menzionata dalla difesa come precedente isolato, ma la Corte non l'ha seguito ritenendola minoritaria

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022 (Silletti)

    citata come orientamento recente e prevalente

    conferma che le spese di custodia non sono "spese del procedimento" e quindi non soggette all'esenzione dell'art. 445 c.p.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019 (Qata)

    ulteriore pronuncia a sostegno della non assimilabilità

    ulteriore precedente giurisprudenziale che distingue le due categorie di spese e legittima la condanna al rimborso delle spese di mantenimento

Massime di principio

  • Quando la pena risultante da un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è pari o inferiore a due anni, l'art. 445 comma 1 c.p.p. impedisce di porre a carico dell'imputato le "spese del procedimento" (spese processuali in senso stretto).
  • Le spese di mantenimento del detenuto (spese di custodia/costo della detenzione) non sono assimilabili alle "spese del procedimento" e possono essere richieste all'imputato in base alle norme del codice penale e del d.P.R. n.115/2002.
  • In caso di discrepanza tra motivazione e dispositivo di una sentenza di patteggiamento, è possibile ottenere la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza nuovo giudizio di merito, se la censura riguarda una statuizione consequenziale e obbligatoria.
  • Le impugnazioni contro la condanna al rimborso delle spese di custodia sono spesso destinate a insuccesso alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente; per contestarle è utile fondarsi su argomentazioni sistematiche e normative molto precise.
  • Nel valutare una situazione simile, distinguere sempre la nozione di "spese del procedimento" (spese processuali) dalle spese di mantenimento del detenuto e verificare la platea normativa e regolamentare (c.p., c.p.p., d.P.R. 115/2002) prima di proporre impugnazioni.

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