Sentenza n. 4277/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 775/2024, depositata e resa pubblica il 26 novembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 928/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 11 gennaio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 marzo 2026; con la nomina, ove del caso, del Commissario “ad acta” e con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 775/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per euro 500 per ciascun anno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 775/2024, pubblicata il 26 novembre 2024, notificata al Ministero l'11 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e condannato l'Amministrazione a metterla a disposizione, oltre alle spese di lite. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo il deposito del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il giudicato e la ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che non risultava un adempimento anteriore alla proposizione della causa. Ha liquidato le spese in euro 800, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione tiene conto del limitato impegno richiesto da una controversia seriale, relativa a un'unica questione e priva di specifiche questioni distinte di fatto e di diritto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La ricorrente agisce ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza n. 775 del 2024, pubblicata in data 26 novembre 2024
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento impiegato per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento intervenuto in corso di causa ha fatto venir meno la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue il comando giudiziale dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue così il bene della vita richiesto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando non risulti un adempimento anteriore alla causa.
- Nella liquidazione delle spese di una controversia seriale e circoscritta a un'unica questione, è possibile considerare il limitato impegno richiesto e l'assenza di distinte questioni di fatto e di diritto.
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