Cassazione Penale, Sentenza n. 9160/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Perugia che l'aveva dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998 e condannata alla multa di € 15.000. Il ricorso denunciava: (1) difetto di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di un giustificato motivo correlato a presunta condizione di indigenza economica che avrebbe impedito l'ottemperanza al provvedimento di espulsione; (2) difetto di motivazione nell'applicazione della recidiva e nella comparazione delle circostanze, con criticità nell'avere limitato il confronto all'equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche; (3) difetto di motivazione nella commisurazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico: la difesa non aveva allegato in modo specifico la condizione di precarietà economica che avrebbe imposto un onere motivazionale al primo giudice. Ha invece accolto il secondo motivo: il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva senza motivare l'applicazione della recidiva né la comparazione tra circostanze, omettendo l'onere motivazionale dovuto. Per tali profili la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo esame al Giudice di Pace di Perugia in diversa persona fisica, che dovrà rinnovare il giudizio su recidiva e comparazione evitando le omissioni motivazionali censurate. Il terzo motivo (commisurazione della pena) è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di annullamento sui punti connessi; si è osservato comunque che la pena, fissata nel minimo edittale, non richiedeva motivazione espressa. Complessivamente il ricorso è stato accolto solo in parte e il resto dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998
La norma è il titolo di reato per il quale la ricorrente è stata condannata; la decisione di cassazione non ha svolto una interpretazione sostanziale della norma, ma ha valutato la correttezza motivazionale dell'applicazione delle circostanze (recidiva e attenuanti) nella determinazione della pena
principi generali sul giudizio motivazionale e sull'applicazione della recidiva e delle attenuanti (codice penale e giurisprudenza consolidata)
La Corte richiama l'onere motivazionale del giudice quando applica la recidiva e quando effettua il confronto tra aggravanti e attenuanti: la semplice affermazione di equivalenza senza riferimento alle precedenti condanne o alle ragioni del confronto non assolve all'onere motivazionale
Massime di principio
- Le doglianze generiche prive di specifica allegazione dei fatti che giustificano un determinato accertamento (es. condizioni di indigenza che impediscono l'ottemperanza a un provvedimento) sono inammissibili: la difesa deve indicare elementi concreti che impongano l'onere motivazionale al giudice
- Quando il giudice applica la recidiva deve motivare espressamente il giudizio di applicazione (menzione e valutazione delle precedenti condanne); l'omissione motivazionale su tale punto è motivo di annullamento e rinvio
- Il giudice deve motivare anche il confronto fra circostanze aggravanti e attenuanti: non è sufficiente affermare l'equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche senza spiegare le ragioni del bilanciamento
- La commisurazione della pena al minimo edittale, di per sé, non sempre richiede motivazione specifica; tuttavia, se la decisione sulla pena è connessa a profili già annullati (es. applicazione della recidiva), il punto verrà riesaminato in sede di rinvio
- Se una sentenza viene annullata per vizi motivazionali su punti determinanti, il rinvio va a giudice diverso, che ha piena discrezionalità nel merito ma è vincolato a colmare le lacune motivazionali evidenziate dalla Cassazione
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