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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Vitolo avverso l'ordinanza del G.i.p. (27/2/2025) che aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'autovettura Mercedes GLC sequestrata. L'appello deduceva: incompetenza del G.i.p.; illegittimità del sequestro preventivo (provvedimento genetico); mancanza di motivazione del provvedimento che aveva respinto l'istanza di restituzione / di modifica delle modalità di custodia del veicolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di gravame fosse privo di enunciazione esplicita e specifica delle richieste così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., limitandosi a esporre doglianze senza formulare richieste coerenti rispetto al provvedimento impugnato (che riguardava l'affidamento in giudiziale custodia alla Guardia di Finanza). La deduzione di incompetenza funzionale del G.i.p. è stata ritenuta infondata poiché il G.i.p., autorizzato dal provvedimento di sequestro, era competente a decidere sull'affidamento ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Le questioni relative alla restituzione del bene erano di competenza del Tribunale che procede e non potevano essere riunite all'impugnazione del provvedimento di affidamento emesso dal G.i.p.; inoltre la difesa non ha documentato dove e come fosse stata depositata la richiesta di restituzione né eventuali provvedimenti di trasmissione. Per queste ragioni anche il vizio di motivazione denunciato è stato travolto dall'inammissibilità originaria. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese e al pagamento di una somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di appello cautelare. Nel caso, l'appello cautelare era il rimedio utilizzato ma è stato dichiarato inammissibile per carenza di enunciazione delle richieste.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Individua tra le cause di inammissibilità l'omessa enunciazione delle richieste rivolte al giudice dell'impugnazione: la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il gravame privo di richieste specifiche.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 581 riguardo i requisiti formali dell'impugnazione; ha contribuito alla valutazione di inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata utilizzata per censurare la decisione impugnata ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'incompetenza per materia; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non rilevante rispetto al provvedimento impugnato.

  • art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte quale norma che attribuisce competenza al G.i.p. a decidere sull'affidamento in giudiziale custodia del bene oggetto del sequestro da lui disposto; perciò la dedotta incompetenza del G.i.p. è stata ritenuta infondata.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiamata nel quadro fattuale (catalogo dei beni sequestrabili); la Corte ha osservato che le questioni connesse al carattere sequestrabile del bene vanno affrontate nel corretto procedimento e non mediante un impianto processuale generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni pecuniarie in caso di condanna per l'inammissibilità del ricorso per colpa; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000 valutando profili di colpa nell'origine dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Ogni impugnazione deve contenere l'enunciazione esplicita e specifica delle richieste rivolte al giudice dell'impugnazione; la mera esposizione di doglianze è causa di inammissibilità (art. 581 c.p.p.).
  • Non vanno confuse le competenze: le istanze afferenti a questioni diverse (es. affidamento in giudiziale custodia decisa dal G.i.p. vs restituzione del bene di competenza del Tribunale che procede) devono essere proposte nei corretti rimedi e davanti all'autorità competente; non possono essere aggregate in modo tale da rendere l'impugnazione generica o fuori asse.
  • Le questioni relative al provvedimento genetico (sequestro originario) vanno trattate con i rimedi specifici (incidente cautelare o impugnazione del provvedimento genetico) e non possono essere rilanciate impropriamente in un atto che impugna un diverso provvedimento di natura cautelare o di affidamento.
  • Se si ritiene che il giudice non abbia deciso una istanza (omissione), prima di impugnare occorre chiedere al giudice procedente di adottare il provvedimento o documentare l'avvenuta trasmissione degli atti all'ufficio competente; la genericità o la mancata documentazione rende il rimedio inammissibile.
  • L'inammissibilità motivata da carenze formali può travolgere ogni censura di merito (es. vizio di motivazione) e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa a norma dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare con attenzione la fondatezza e la forma delle impugnazioni prima di proporle.

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