Ordinanza n. 20/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” Prot. Nr. -OMISSIS- datato 8 ottobre 2025 e notificato in data 17 ottobre 2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente; - della sanzione disciplinare di corpo della “CONSEGNA” per giorni 2 (due), irrogata dal Comandante Interinale della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” con foglio n. -OMISSIS--2016 datato 23 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso, nello specifico, l’avviso di avvio del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- di prot. del 5 maggio 2025 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare di corpo della consegna per due giorni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri che ha respinto il ricorso gerarchico, la sanzione disciplinare della consegna per due giorni irrogata dal Comandante interinale della Legione Carabinieri Emilia-Romagna e gli atti presupposti, compreso l'avviso di avvio del procedimento disciplinare. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Dal testo emerge che la lesività della sanzione è stata prospettata in relazione all'effetto preclusivo della partecipazione a eventuali concorsi per l'avanzamento ai gradi successivi; tale possibilità risultava comunque già incisa da una precedente sanzione della consegna per tre giorni. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il danno prospettato consisteva nella preclusione di una possibilità futura ed eventuale di partecipare a concorsi per l'avanzamento, già peraltro incisa da una precedente sanzione disciplinare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il procedimento disciplinare, avviato dopo la conclusione del giudizio penale in ragione della connessione della condotta con obblighi e doveri di servizio, quali l'attività di sorveglianza e la corretta tenuta del memoriale di servizio, apparisse rispettoso della previsione di legge. Ha inoltre ritenuto, prima facie, la sanzione adeguatamente motivata, conforme alla normativa e proporzionata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la lesività fondata sulla mera preclusione di una possibilità futura ed eventuale di partecipare a procedure di avanzamento può risultare insufficiente a integrare un periculum in mora concreto, soprattutto quando la medesima possibilità sia già incisa da una precedente sanzione disciplinare.
- È assistita da adeguato fumus boni iuris, in prima valutazione cautelare, la sanzione disciplinare di corpo adottata all'esito di un procedimento avviato dopo la conclusione del giudizio penale, quando la condotta riguardi l'adempimento di obblighi e doveri di servizio e l'atto risulti prima facie motivato, conforme alla legge e proporzionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →