Sentenza del 26/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cremona
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Intimazione di pagamento - Difetto di motivazione - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento deducendo un difetto di motivazione, presumibilmente perché l’atto non esponeva in modo autonomo e dettagliato tutti gli elementi della pretesa tributaria, limitandosi a richiamare l’atto fiscale precedente.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, predisposto secondo modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. In assenza di una specifica disposizione che imponga una motivazione ulteriore, l’obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il semplice richiamo all’atto fiscale prodromico, purché quest’ultimo sia individuabile e conoscibile dal destinatario. L’intimazione, pertanto, non deve necessariamente riprodurre integralmente la motivazione dell’atto presupposto.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto su modelli approvati dal Ministero delle Finanze.
La disciplina dell’intimazione di pagamento non richiede, in assenza di una previsione specifica, una motivazione autonoma particolarmente analitica: è sufficiente il richiamo all’atto fiscale presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione ha contenuto vincolato e viene formato su un modello normativamente approvato, l’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante il richiamo all’atto presupposto.
- L’atto richiamato deve essere identificabile e, in linea generale, deve risultare conoscibile o già portato a conoscenza del destinatario; il semplice richiamo non è sufficiente se impedisce concretamente di comprendere la pretesa.
- Per contestare validamente un’intimazione di pagamento non basta lamentare l’assenza di una motivazione autonoma: occorre evidenziare l’inesistenza, l’irregolarità o l’inconoscibilità dell’atto fiscale prodromico, oppure l’impossibilità di ricostruire il debito richiesto.
- L’intimazione di pagamento normalmente non riapre la discussione sul merito della pretesa tributaria già contenuta nell’atto presupposto, salvo vizi propri dell’intimazione o mancata conoscenza dell’atto precedente.
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