Sentenza n. 1175/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 420/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 22.05.2024 all’esito del procedimento RG n.1228/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro n. 420/2024, quanto al riconoscimento e alla disponibilità della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 420/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a metterla a disposizione dell'interessata. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare l'effettivo riconoscimento e la materiale disponibilità della Carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso il domicilio reale dell'Amministrazione, ma la ricorrente aveva successivamente notificato il ricorso anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva completato l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario e non aveva dimostrato la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla docente la Carta docente secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Livorno, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, 4° comma lett. e)
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata stabilita in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e prosegue fino al pagamento di quanto dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto tale termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
pagamento in “conto sospeso”
Il pagamento in conto sospeso costituisce una modalità utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione all'obbligo pecuniario dell'Amministrazione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale novella dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con riguardo alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una sentenza passata in giudicato e non dimostri l'effettiva attuazione della prestazione dovuta al beneficiario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; essa può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
- L'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione, non impedisce l'attivazione del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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