Sentenza n. 1893/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della comunicazione del 23.03.2026, con cui è stata disposta l’esclusione del RTI tra Iseda e SEA dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati e pulizia delle aree pubbliche nell’area territoriale delle ex circoscrizioni nn. 3 (parte), 5, 6 e 8 del Comune di Lucca e raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili differenziati identificati con eer 20.02.01 nell’area territoriale del Comune di Lucca in ragione del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dall’art. 16.3 del disciplinare di gara; - del verbale n. 4 del 10.03.2026, nella parte in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed ha attribuito all’offerta del costituendo RTI tra Iseda e SEA il punteggio di 32 e, in particolare, il punteggio 0 (insufficiente) per il progetto tecnico relativo al servizio di raccolta sfalci e piccole potature (criterio 3); - della nota del RUP del 27.03.2026, con cui è stata dichiarata l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione per l’esclusione di tutti i concorrenti e comunicata la decisione di non procedere all’apertura delle offerte economiche e, quindi, di non aggiudicare il contratto in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del RTI per mancato raggiungimento della soglia tecnica minima di 40 punti, valutazione dell’offerta tecnica con attribuzione di zero punti al progetto di raccolta di sfalci e piccole potature e decisione di non aprire le offerte economiche né aggiudicare la gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La mandataria del costituendo RTI ha impugnato gli atti della gara indetta da Sistema Ambiente S.p.A. per servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti e pulizia di aree pubbliche nel Comune di Lucca. Il RTI aveva ottenuto 32 punti complessivi e, per il criterio relativo alla raccolta di sfalci e piccole potature, zero punti, con conseguente esclusione in applicazione della soglia minima di 40/70 prevista dal disciplinare. Con i primi tre motivi la ricorrente ha contestato il giudizio di insufficienza: ha dedotto che il capitolato consentiva modifiche ai giorni e alle fasce orarie di raccolta, purché idonee a ottimizzare il servizio e ridurne i costi; che il punteggio nullo era illogico e contrario ai criteri di valutazione; e che l’interpretazione restrittiva applicata dalla commissione violava l’art. 10 del d.lgs. 36/2023, la massima partecipazione e la tassatività delle cause di esclusione. L’offerta proponeva raccolte in orario pomeridiano e un calendario dinamico, con svuotamento dei contenitori al loro riempimento e comunque entro 24 ore dalla segnalazione dei sensori, anziché passaggi in giorni fissi. La ricorrente ha inoltre contestato, con il quarto motivo, disparità di trattamento rispetto alla valutazione dell’offerta di un’altra concorrente, anch’essa esclusa ma destinataria di un coefficiente più favorevole. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo di non essere tenuta per legge alle procedure di evidenza pubblica né quale ente operante nei settori speciali né quale organismo di diritto pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Per le società miste rileva anche l’art. 17, comma 6, del d.lgs. 175/2016: l’esclusione dall’applicazione delle regole sui contratti pubblici presuppone, tra l’altro, che la società esegua direttamente oltre il 70% del servizio. La resistente non ha prodotto elementi sufficienti a dimostrare tale quota; l’onere probatorio gravava su di essa, anche in base al criterio della vicinanza della prova. Nel merito, il giudizio tecnico si fondava su due ragioni autonome: mancata dimostrazione delle ottimizzazioni e dei relativi costi indiretti, e inattuabilità della proposta perché il calendario dinamico avrebbe modificato sostanzialmente il servizio organizzato secondo passaggi fissi per zone. Il TAR ha ritenuto infondate le censure contro la seconda ragione: l’art. 12.2 del capitolato consentiva di modificare la fascia oraria e di estendere la raccolta al sabato, ma non di abbandonare il calendario fisso. Poiché la motivazione era plurima e ciascuna ragione era autonomamente idonea a sorreggere la valutazione, la permanenza di una motivazione legittima era sufficiente a respingere le censure, assorbendo quelle riferite all’altra ragione. È stato inoltre rilevato che, anche qualificando la proposta come prestazione minima, il disciplinare prevedeva comunque l’attribuzione di coefficiente zero. Il quarto motivo è stato respinto: non era dimostrata la perfetta identità tra le offerte poste a raffronto, poiché l’altra concorrente non aveva proposto un calendario dinamico e le criticità delle rispettive offerte erano differenti. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; la decisione di non aggiudicare, impugnata in via derivata, non è stata annullata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 4.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a.
Perché possa affermarsi la giurisdizione amministrativa esclusiva è dunque necessario che il soggetto appaltante sia tenuto per legge (ovvero per vincolo “eteronomo”) all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica, non essendo sufficiente che lo stesso si sia autonomamente e volontariamente determinato (con il c.d. “autovincolo”) ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici per la selezione del contraente.
La giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento presuppone che l’obbligo di applicare l’evidenza pubblica derivi dalla legge; la scelta volontaria della stazione appaltante di autovincolarsi alle regole di gara non è sufficiente.
art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, gravante – anche secondo il criterio della vicinanza della prova – sulla società resistente che ha sollevato l’eccezione, impedisce di ritenere dimostrati i presupposti fattuali perché si possa concludere che Sistema Ambiente, ai sensi dell’art. 17, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016, non sia tenuta per legge all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica.
La società mista che eccepisce di essere esonerata dalle procedure di evidenza pubblica deve provare anche il requisito dell’esecuzione diretta di oltre il 70% del servizio; in mancanza di prova, non sono dimostrati i presupposti dell’esonero.
art. 12.2 capitolato speciale d’appalto
La legge di gara, dunque, al fine di mantenere la coerenza complessiva dei progetti tecnici degli offerenti rispetto alle attuali modalità di svolgimento del servizio, limitava espressamente le modifiche al calendario di raccolta degli sfalci e delle piccole potature consentite agli offerenti: (i) alla fascia oraria (mattina e/o pomeriggio) e (ii) ai giorni di raccolta limitatamente all’estensione al sabato.
La facoltà di migliorare l’organizzazione della raccolta era circoscritta alla variazione della fascia oraria e all’estensione dei giorni al sabato; non autorizzava l’abbandono del calendario fisso e la sostituzione con un calendario dinamico.
art. 16.2 del disciplinare di gara
Deve peraltro osservarsi che il disciplinare (art. 16.2) prevedeva che «[i]l coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile (giudizio: insufficiente)», di talché se anche la commissione, pur avendo rilevato la «totale modifica del servizio oggi offerto e contrattualizzato dalla Committente con i soggetti coinvolti» e lo stravolgimento dell’attuale organizzazione del servizio, avesse ritenuto l’offerta, per la parte che qui interessa, corrispondente alla prestazione minima, avrebbe comunque attribuito un coefficiente pari a zero e l’odierna ricorrente non ne avrebbe potuto trarre alcun apprezzabile beneficio.
In base ai criteri di gara, la prestazione minima comportava comunque coefficiente zero; pertanto, anche una diversa qualificazione del livello dell’offerta non avrebbe procurato alla concorrente un vantaggio utile.
art. 16.3 del disciplinare di gara
L’art. 16.3 del disciplinare di gara prevedeva che non sarebbero stati ammessi alla valutazione delle offerte economiche i concorrenti la cui offerta tecnica avesse ottenuto un punteggio complessivo inferiore a punti 40/70 prima della riparametrazione.
La soglia tecnica prevista dalla lex specialis precludeva l’ammissione alla fase economica dei concorrenti con punteggio inferiore a 40/70; nel caso concreto il RTI, avendo ottenuto 32 punti, è stato escluso.
art. 10 d.lgs. 36/2023
La ricorrente sostiene che l’interpretazione restrittiva applicata dalla commissione violava l’art. 10 del d.lgs. 36/2023, la massima partecipazione e la tassatività delle cause di esclusione.
La sentenza dà conto della deduzione, ma non fonda su tale disposizione una distinta interpretazione: respinge le censure perché la proposta non rispettava i limiti organizzativi stabiliti dalla lex specialis e perché la valutazione tecnica era sorretta da una motivazione autonoma ritenuta legittima.
Massime di principio
- Quando una valutazione amministrativa è sorretta da più motivazioni autonome, l’atto può essere annullato soltanto se risultano illegittime tutte le ragioni che, ciascuna da sola, sono idonee a sostenerlo; la fondatezza di una sola motivazione resistente alle censure comporta il rigetto del ricorso e l’assorbimento delle doglianze rivolte alle altre.
- La lex specialis che consente modifiche organizzative circoscritte di un servizio va interpretata entro i limiti espressamente indicati: la facoltà di variare fasce orarie e giorni, con estensione al sabato, non consente di sostituire un calendario fisso con un modello dinamico che altera significativamente l’organizzazione del servizio.
- L’impresa che contesta una disparità di trattamento nella valutazione delle offerte deve provare la perfetta identità delle situazioni comparate; la censura non è fondata quando le proposte e le criticità considerate dalla commissione sono significativamente differenti.
- La società mista che invoca l’esonero dalle procedure di evidenza pubblica previsto per determinate società miste deve provare tutti i presupposti fattuali dell’esonero, compreso l’espletamento diretto di oltre il 70% del servizio; l’onere grava sulla società che solleva l’eccezione, anche in applicazione del criterio di vicinanza della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2679/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1933/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1938/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →