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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21601/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio contestava alla società una minore perdita ai fini Ires, un maggior reddito imponibile e una maggiore Irap per il 2005, nonché maggiori redditi imponibili per il 2006 e il 2007 derivanti dalla compensazione di perdite dichiarate. La vicenda sostanziale riguarda un rapporto contrattuale di appalto per lavori di ampliamento di un capannone industriale: dopo l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice e il crollo del fabbricato, l'appaltatrice otteneva in giudizio il pagamento del corrispettivo e, successivamente, emetteva fatture per interessi al 5% annuo. La società contribuente aveva dedotto tali interessi come costo nell'esercizio 2005, ritenendo che solo la sentenza del Tribunale che li aveva riconosciuti rendesse certo il debito; l'Agenzia sosteneva invece che la deduzione dovesse seguire il momento di maturazione degli interessi, non la data della sentenza. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere per le annualità 2005 e 2007; (2) violazione della disciplina sulla definizione agevolata della lite pendente; (3) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR ritenuto che il titolo degli interessi sorgesse con la sentenza, anziché con il contratto; (4) nullità della motivazione per asserita mancanza dell'iter logico; (5) violazione dell'art. 109 TUIR per avere comunque collegato il regime degli interessi alla sentenza, che avrebbe dovuto essere quantomeno passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle annualità 2005 e 2007, per intervenuta definizione agevolata della lite; per tale parte le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Quanto all'annualità 2006, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il quarto motivo, accolto il terzo e, assorbito il quinto nel suo esame, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito accerti preliminarmente la natura degli interessi controversi, distinguendo tra interessi moratori e corrispettivi, poiché da tale qualificazione dipende l'applicazione del principio di cassa o di competenza ai fini della deduzione del costo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta mancante o meramente apparente.

  • art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Rileva ai fini della definizione agevolata della lite pendente per alcune annualità.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'intervenuta definizione agevolata ha comportato l'estinzione parziale del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente l'integrazione/correzione della decisione impugnata in relazione alla sopravvenuta estinzione parziale del giudizio.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per gli interessi moratori vale il principio di cassa; per i corrispettivi vale il principio di competenza, ma occorre prima qualificare la natura dell'obbligazione. Non può imputarsi il costo solo sulla base della sentenza se non si accerta se gli interessi siano moratori o corrispettivi.

  • art. 2423-bis c.c.

    "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento"

    Il principio di competenza economica impone la rilevazione dei componenti reddituali nell'esercizio di riferimento, secondo i principi contabili.

  • OIC 11

    L'effetto delle operazioni va attribuito all'esercizio cui si riferisce, e la correlazione costi-ricavi è corollario fondamentale della competenza.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato come disciplina che, nelle transazioni commerciali, prevede interessi moratori automatici dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; norma non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Massime di principio

  • In materia di componenti reddituali collegati a interessi, la loro imputazione fiscale non può essere decisa astrattamente sulla sola base dell'intervento di una sentenza: è necessario accertare in via preliminare se gli interessi abbiano natura moratoria o corrispettiva.
  • Se gli interessi sono moratori, la loro rilevanza fiscale segue il principio di cassa; se sono corrispettivi, segue il principio di competenza e quindi la maturazione per singoli esercizi.
  • La sentenza che si limiti a ritenere certo un credito o un debito senza qualificare la natura giuridica degli interessi non consente corretta applicazione dell'art. 109 TUIR.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, in cassazione, con riguardo a questioni di natura processuale.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi del tutto o sia incomprensibile; non basta che il ragionamento del giudice sia ritenuto errato se le ragioni della decisione sono chiaramente esposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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