Sentenza del 21/11/2019 n. 30365 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo che gli accantonamenti effettuati dalla società per l'indennità suppletiva di clientela spettante all'agente non fossero deducibili anno per anno secondo il principio di competenza. Secondo l'Agenzia, trattandosi di un'indennità subordinata a condizioni e quindi meramente eventuale, il relativo costo sarebbe stato deducibile soltanto nell'esercizio in cui l'indennità fosse stata concretamente corrisposta, in applicazione del principio generale di certezza e determinabilità previsto dall'art. 109 del TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che, per i periodi d'imposta successivi alla modifica dell'art. 1751 c.c. entrata in vigore nel 1993, l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia costituisce una prestazione unitaria, nella quale rientra anche l'indennità suppletiva di clientela. Gli accantonamenti relativi sono quindi deducibili per competenza, nei limiti previsti dalla legge, anche se l'obbligo di pagamento è futuro e subordinato a condizioni. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.300 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Art. 1751 del codice civile
all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al verificarsi di determinate condizioni
Dopo le modifiche legislative, la norma disciplina unitariamente l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, superando la distinzione tra indennità di risoluzione, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 105, commi 1 e 4, già art. 70
Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e f)
La norma consente la deduzione per competenza degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e, tramite il comma 4, estende tale disciplina alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. d), già art. 16
indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
La nozione comprende l'intera indennità di cessazione regolata dall'art. 1751 c.c., senza escludere le componenti soggette a condizioni.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1, già art. 75
le spese e gli altri componenti ... negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente
Il principio generale della deduzione dei costi certi e determinabili nell'esercizio di competenza non opera quando una norma speciale, come l'art. 105, prevede una disciplina diversa.
D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4
Ha contribuito alla riformulazione dell'art. 1751 c.c., rendendo unitaria la disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia a partire dal 1993.
Art. 2424 del codice civile
Gli accantonamenti confluiscono nei fondi per rischi e oneri tra le passività dello stato patrimoniale e servono a coprire debiti o perdite futuri prevedibili.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta successivi al 1993, l'accantonamento relativo all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, inclusa l'indennità suppletiva di clientela, è in linea generale deducibile per competenza e non soltanto nell'anno del pagamento.
- Il carattere eventuale o aleatorio dell'indennità non esclude di per sé la deducibilità dell'accantonamento quando la legge riconduce espressamente tale voce alla disciplina dell'art. 105 del TUIR.
- Il principio generale dell'art. 109 del TUIR cede davanti alle deroghe specifiche previste dalla legge tributaria, tra cui quella relativa agli accantonamenti per indennità di fine rapporto e di cessazione dei rapporti di agenzia.
- La disciplina applicabile deve essere verificata in relazione al periodo d'imposta: gli orientamenti precedenti alla riforma dell'art. 1751 c.c. possono non essere utilizzabili per gli anni successivi al 1993.
- La deduzione resta soggetta ai limiti, ai criteri di calcolo e agli obblighi documentali previsti dall'art. 105 del TUIR e dalla disciplina contrattuale applicabile.
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