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Sentenza

Sentenza n. 5184/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11757/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Antonio Tizzano.

Giustizia amministrativa202510506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11757/2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a erogare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, mediante accredito complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre agli accessori previsti dall'art. 22, comma 36, della l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza consentire integrazioni del titolo o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione della sentenza, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale quale base per la corresponsione degli accessori dovuti sull'importo della Carta elettronica.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza e alla pronuncia delle relative misure esecutive.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quando una pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione del creditore circa l'inadempimento dell'Amministrazione, la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione debitrice, di chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del titolo può giustificare l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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