Cassazione Penale, Sentenza n. 32702/2024 del 20/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 09/04/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Noureddine per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. I fatti: in sede di convalida dell'arresto l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore e al momento dell'appello è stata allegata copia del verbale di udienza contenente tale dichiarazione. La questione centrale è se, ai fini di ammissibilità dell'appello, la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, debba essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata oppure possa essere anteriore purché allegata all'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Ha richiamato principi costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa e sul diritto d'accesso al giudice e l'interpretazione sistematica con gli artt. 161, 157-bis e 164 cod. proc. pen. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta deve essere allegata all'atto di impugnazione ma non richiede, per l'imputato presente nel primo grado, che sia stata effettuata dopo la pronuncia della sentenza impugnata; è valida anche se resa in un momento precedente se allegata all'appello.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Disciplina specifica per l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza; a differenza del comma 1-ter, è prevista la necessità che la dichiarazione/e elezione sia successiva alla pronuncia per evitare la caducazione del diritto di impugnare.
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Indica che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria invitano l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni degli atti di vocatio in iudicium, evidenziando la funzione notificatoria della dichiarazione.
art. 157-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia, riducendo l'utilità della dichiarazione di domicilio per notificazioni diverse da quelle espressamente previste.
art. 164, cod. proc. pen.
La modifica normativa ha eliminato la previsione della validità della dichiarazione di domicilio 'per ogni stato e grado del procedimento', coerente con la lettura che limita la rilevanza della dichiarazione alle ipotesi espressamente previste.
art. 601, cod. proc. pen.
Riferimento alla citazione in giudizio, la dichiarazione di domicilio è funzionale anche alla notificazione della citazione per il giudizio di appello.
artt. 337, 582, 585 cod. pen.
Reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado (articolati nel provvedimento di condanna oggetto dell'impugnazione).
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto alla difesa, invocato a sostegno dell'interpretazione che non limiti indebitamente l'accesso alle impugnazioni.
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, par. 5
Tutela il diritto a un riesame da parte di una giurisdizione superiore; richiamato per rafforzare la tutela dell'accesso all'impugnazione.
Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2
Prevede il diritto al ricorso in secondo grado; richiamato per esigenze di conformità convenzionale.
Giurisprudenza Corte EDU, Succi e altri c. Italia
Citata come riferimento di controllo sulla compatibilità delle restrizioni normative con il diritto di accesso al giudice (art. 6 CEDU).
Massime di principio
- Se l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado e ha eletto o dichiarato domicilio (anche in sede di convalida dell'arresto), tale dichiarazione è valida se allegata all'atto di appello e soddisfa il requisito dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., anche se resa prima della sentenza impugnata.
- Per l'imputato processato in assenza (art. 581, comma 1-quater) valgono regole diverse: la dichiarazione/e elezione di domicilio richiesta per evitare l'inammissibilità deve rispondere ai requisiti temporali specifici indicati dalla norma.
- In caso di dubbio, allegare sempre all'impugnazione copia del verbale dell'udienza o altro documento probante la dichiarazione/elezione di domicilio; in alternativa, depositare una nuova dichiarazione unitamente all'atto di appello per evitare eccezioni di inammissibilità.
- Le norme limitative dell'accesso al giudice devono essere interpretate restrittivamente e alla luce dei principi costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa e sul diritto di accesso al giudice; i giudici di merito che applicano un'interpretazione più restrittiva possono essere annullati in cassazione.
- Quando sussiste contrasto giurisprudenziale la questione può essere rimessa alle Sezioni Unite, ma l'orientamento prevalente è favorevole alla non necessità della successione temporale della dichiarazione rispetto alla sentenza per l'imputato presente.
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