Cassazione Penale, Ordinanza n. 29460/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto. Sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero errato nel qualificare la condotta come tentata rapina impropria; la censura mirava anche a una diversa lettura delle risultanze probatorie e a contestare asseriti travisamenti della prova su circostanze ritenute dal ricorrente significative. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduceva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e che pretendeva una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa delle prove, salvo il controllo su vizi effettivi e decisivi della motivazione.
- Le doglianze di travisamento della prova sono irrilevanti quando riguardano circostanze non decisive o comunque non idonee a scardinare l’impianto motivazionale della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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