Ordinanza n. 87/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ovvero per la declaratoria di nullità o di inefficacia della determinazione del Commissario ad acta prot. n. 80103 del 19 dicembre 2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato approvato il piano attuativo proposto dalla Siti s.r.l. per la realizzazione di un campo da mini golf con annessi servizi bubble room e club house in località “Fonte Eremita” del Comune di Roccaraso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del Commissario ad acta prot. n. 80103 del 19 dicembre 2025, di approvazione del piano attuativo proposto per la realizzazione di un campo da mini golf con servizi accessori
Esito
Favorevole al resistente (comune e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, ovvero la declaratoria di nullità o inefficacia, la determinazione con cui il Commissario ad acta ha approvato il piano attuativo per la realizzazione di un campo da mini golf con annesse bubble room e club house nel Comune di Roccaraso. Nel corso del giudizio il Comune ha proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a., formulando anche una domanda cautelare incidentale diretta a sospendere l'efficacia della determinazione commissariale. Il testo non espone nel dettaglio i motivi sostanziali dedotti dalla società né le specifiche censure formulate dal Comune nell'incidente di esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare incidentale proposta dal Comune, ritenendo ammissibile la proposizione di una domanda cautelare anche nell'ambito del rito speciale dell'ottemperanza, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha quindi sospeso l'efficacia della determinazione del Commissario ad acta fino alla definizione dell'incidente di esecuzione. La decisione cautelare è stata motivata dalla prossima trattazione dell'incidente di esecuzione e dal bilanciamento degli interessi: il Collegio ha accordato prevalenza alla conservazione dell'attuale assetto urbanistico del Comune rispetto all'interesse imprenditoriale della società, ritenendo che quest'ultimo non fosse esposto a un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione sull'incidente. La discussione dell'incidente di esecuzione è stata fissata per la camera di consiglio del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'incidente di esecuzione proposto dal Comune.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel rito speciale dell'ottemperanza, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, può essere proposta una domanda cautelare anche in via incidentale rispetto al reclamo o all'incidente di esecuzione.
- Quando la decisione sull'incidente di esecuzione è prossima e l'interesse privato non risulta esposto a un pregiudizio irreparabile nelle more, la tutela cautelare può sospendere l'efficacia dell'atto commissariale per preservare l'attuale assetto urbanistico fino alla definizione dell'incidente.
- Nella valutazione cautelare, il giudice amministrativo può accordare prevalenza alla conservazione dell'assetto urbanistico pubblico rispetto all'interesse imprenditoriale privato, purché quest'ultimo non subisca un danno irreparabile durante il breve periodo necessario alla decisione sul merito dell'incidente.
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