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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38917/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per plurime cessioni di cocaina e hashish ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 (riqualificati ai sensi del comma 5). Le doglianze principali sono: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione circa singoli episodi di cessione (capo 3 dell'imputazione), inesatte attribuzioni di singoli episodi a taluni imputati, valutazione indebita delle intercettazioni telefoniche ("droga parlata"), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e presunta eccessività dell'aumento per continuazione, nonché uso indebito in sentenza di dichiarazioni predibattimentali (nel caso di Spinelli Giuliano) e richiesta, in sostanza, di riconsiderare nel merito la valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: i ricorrenti, sotto la veste di vizio di motivazione, chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti — operazione non consentita in sede di legittimità. Per Giovina e Pasqualina i motivi sono ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli) e la determinazione della pena in relazione a quantità/qualità della droga, numero di cessioni e personalità degli imputati; l'aumento per continuazione è stato congruamente motivato. Per Osmani il ricorso è inammissibile perché si traduce in richiesta di riesame probatorio; le intercettazioni sono state valutate con la dovuta cautela e hanno fornito riscontri ritenuti sufficienti. Per Spinelli Giuliano i motivi sono manifestamente infondati: la Corte ha indicato gli elementi probatori (telefonata di Sinisi, visita a casa, controllo e ritrovamento dello stupefacente sull'acquirente) e ha usato le dichiarazioni predibattimentali del Sinisi non per fondare la condanna ma per contestare la ritrattazione in dibattimento. Conseguenze: dichiarata inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma sostanziale sui reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: i fatti contestati sono stati ritenuti riconducibili alle fattispecie di cessione e riqualificati ai sensi del comma 5 per la determinazione della pena.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Censura sulla motivazione: i ricorrenti hanno invocato la nullità/insufficienza della motivazione; la Cassazione richiama il divieto di rivedere il merito probatorio e verifica che la motivazione del giudice del merito sia congrua.

  • art. 606 c.p.p., lett. c)

    Richiamato rispetto alla doglianza sulla violazione di norme processuali in relazione all'uso di dichiarazioni predibattimentali; la Corte verifica la regolarità dell'uso probatorio.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Regola la valutazione con particolare rigore delle "dichiarazioni captate" nelle intercettazioni (droga parlata): la Corte afferma che, sebbene criptiche, le intercettazioni possono concorrere a un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio se corredate da riscontri.

  • art. 500, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni siano state legittimamente utilizzate per accertare l'inattendibilità di ritrattazioni.

  • art. 81 c.p. (ultimo comma)

    Norma sulla continuazione dei reati: la Corte ha motivato congruamente l'aumento di pena per continuazione e ritenuto non eccessiva la quantificazione adottata.

  • art. 62-bis (riforma richiamata)

    Riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma: la Corte ha ricordato che la sola incensuratezza non basta più e che il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi favorevoli.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa lettura dei fatti sono spesso inammissibili.
  • In materia di stupefacenti, le intercettazioni "di lingua criptica" ("droga parlata") devono essere valutate con rigore; possono però concorrere al convincimento se esistono riscontri concreti che rendano credibile la ricostruzione.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi positivi tali da giustificarle, soprattutto dopo la riforma richiamata.
  • L'utilizzo di dichiarazioni rese in fase di indagine può essere legittimo per contestare ritrattazioni in dibattimento quando servono a dimostrare l'inattendibilità del teste; non va automaticamente considerato come fondamento esclusivo della condanna.
  • Le doglianze che consistono nella mera contestazione della congruità della motivazione su punti di fatto (orari, corrispondenze di chiamate, chi ha materialmente ceduto la droga) richiedono in cassazione che emerga un vizio giuridico nella motivazione; altrimenti la censura è inammissibile o manifestamente infondata.

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