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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42052/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (interveniente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di impugnazione di lodo arbitrale promosso dalla regola territoriale contro un ex amministratore e altri soggetti. Nel corso del giudizio intervenne volontariamente il ricorrente, che risultava condannato nel lodo in solido con il de cuius nella qualità di presidente della commissione amministrativa. La Corte d'appello, nel primo giudizio di rinvio dopo una precedente cassazione, ha poi condannato il ricorrente a restituire le somme percepite in esecuzione della precedente sentenza d'appello e a rifondere le spese, ritenendo che egli fosse soccombente perché il suo intervento autonomo era inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 324, 383, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio avesse riesaminato una questione ormai coperta da giudicato, poiché la precedente sentenza di cassazione aveva dichiarato inammissibile il motivo che investiva proprio l'ammissibilità del suo intervento; (2) violazione degli artt. 831, 404 e 344 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che l'opposizione di terzo ex art. 831 c.p.c. potesse essere esercitata tramite intervento nel giudizio di impugnazione del lodo; (3) violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione agli artt. 831 e 404 c.p.c., per avere negato la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente nel giudizio di impugnazione del lodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, non potesse riesaminare la questione dell'ammissibilità dell'intervento del ricorrente, già definitivamente preclusa dalla precedente sentenza di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sul punto. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, che attaccavano il merito della declaratoria di inammissibilità dell'intervento. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione del riesame di questioni già coperte da giudicato

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato in tema di effetti della cassazione con rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per delimitare i vincoli del giudice di rinvio rispetto ai principi enunciati dalla Corte di cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudizio di rinvio non consente di rimettere in discussione questioni già definitivamente precluse

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 831 c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione al lodo arbitrale e alla possibilità di intervento nel relativo giudizio

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato per il raccordo con l'opposizione di terzo

  • art. 344 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'opposizione di terzo nei gradi di impugnazione

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per la legittimazione ad agire

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per l'interesse ad agire

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 831 c.p.c.

    utilizzato anche come norma di riferimento della vicenda processuale sull'impugnazione del lodo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice non può riesaminare questioni che siano già state definitivamente precluse dalla precedente sentenza di cassazione, anche se la cassazione abbia accolto altri motivi e il processo prosegua per le sole statuizioni rescissorie residue.
  • La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione rende definitiva la statuizione investita da quel motivo e impedisce che la medesima questione sia nuovamente discussa nel giudizio di rinvio.
  • Il giudizio di rinvio costituisce una fase ulteriore del medesimo processo e non un nuovo procedimento, sicché opera il vincolo del decisum della Corte di cassazione sulle questioni non devolute o già coperte da giudicato interno.
  • Quando una statuizione sulla legittimazione o sull'ammissibilità di un intervento è divenuta definitiva per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza di cassazione, la sua riconsiderazione in sede di rinvio integra violazione dei limiti del potere del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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