Cassazione Penale, Sentenza n. 11787/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il GIP di Catania ha sollevato conflitto negativo lamentando l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento (10/11/2025) che, rilevata la violazione del termine di comparizione per la tardiva notificazione del decreto di giudizio immediato, aveva ordinato che la rinnovazione della notificazione fosse eseguita dall'ufficio del GIP anziché dal giudice del dibattimento, con conseguente, secondo il GIP, indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale dibattimentale di Catania ritenendo abnorme l'ordinanza del GIP. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice del dibattimento deve provvedere alla rinnovazione della notifica e al prosieguo del giudizio immediato, poiché l'eventuale irregolarità della notificazione non invalida il decreto come atto propulsivo del procedimento. Inoltre la Corte ha rilevato che, dalla prima notifica del decreto (22/10/2025), l'imputato Nista non ha esercitato nei termini il diritto di chiedere il giudizio abbreviato (15 giorni), diritto quindi estinto per inattività. Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi al Tribunale dibattimentale, che deve fissare udienza, rinnovare le notificazioni e procedere al giudizio immediato.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6124 del 13/01/2009 (Confl. comp. in proc. De Felice)
Sez. 1, n. 6124 del 13/01/2009, Confl. comp. in proc. De Felice, Rv. 243226 - 01
Principio secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che rimetta gli atti al GIP per rinnovare la notifica del decreto di giudizio immediato; la competenza a provvedere spetta al Tribunale dibattimentale
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 7408 del 22/12/1997 (Confl. comp. in proc. Boselli)
Sez. 1, n. 7408 del 22/12/1997 - dep. 1998, Confl. comp. in proc. Boselli, Rv. 209470 - 01
Afferma che la mancata notificazione dell'avviso di udienza non incide sulla validità del decreto che ha disposto il giudizio; dunque non è legittima la restituzione degli atti al GIP per rinnovare il decreto
art. 458 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che il termine per chiedere il giudizio abbreviato è perentorio (15 giorni dalla notifica): se l'imputato non esercita tale facoltà nei termini, il diritto si estingue per inattività
Massime di principio
- Nel giudizio immediato la validità del decreto che dispone il giudizio è distinta dall'irregolarità della sua notificazione: l'eventuale difetto o irregolarità della notifica non annulla automaticamente il decreto
- La competenza a rinnovare notificazioni e a fissare l'udienza per il prosieguo del giudizio immediato spetta al Tribunale in composizione dibattimentale, non al GIP; il giudice del dibattimento non deve rimandare gli atti al GIP per tale attività
- I termini per esercitare rimedi processuali collegati alla notifica (es. istanza per giudizio abbreviato ex art. 458 cpp) sono perentori: se non rispettati, i relativi diritti si estinguono e non possono essere fatti valere successivamente
- In caso di contestazione sulla validità della notificazione, l'organo competente deve verificare la prima notifica e la tempestività di eventuali eccezioni o richieste; se l'imputato non ha agito nei termini, il procedimento continua senza che l'irregolarità produca effetti nullificanti sul decreto
- Per evitare conflitti di competenza e regressioni procedurali, il giudice che rileva un vizio formale nella notificazione dovrebbe, salvo casi particolari, ordinare la rinnovazione nell'ambito della sua competenza a procedere piuttosto che restituire gli atti al GIP
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