Sentenza n. 11739/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 4 luglio 2025 e successivo provvedimento di riesame del 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, nonché, con motivi aggiunti, il successivo atto del 29 gennaio 2026 adottato in sede di riesame, che aveva confermato il contenuto negativo del primo provvedimento. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rappresentato di avere proceduto a un ulteriore riesame della posizione del lavoratore, convocandolo per il 9 giugno 2026, e ha successivamente dato atto del rilascio del modello 209.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originariamente impugnato del 4 luglio 2025 era stato sostituito dal nuovo atto negativo del 29 gennaio 2026, adottato in sede di riesame. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso positivamente con il rilascio del modello 209. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con esclusione dell'obbligo di restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale e sulla cessata materia del contendere del ricorso proposto con motivi aggiunti
Il giudice ha previamente segnalato alle parti la possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
obbligo di restituzione del contributo unificato
Pur compensando le spese di giudizio, il TAR ha posto a carico dell'amministrazione l'obbligo di restituire al ricorrente il contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione sostituisce l'atto impugnato con un nuovo provvedimento autonomo, rispetto al quale l'interesse all'annullamento dell'atto originario non permane.
- Quando il provvedimento impugnato con motivi aggiunti viene superato dall'esito favorevole del procedimento amministrativo, con integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione, anche nel corso del giudizio, adotta una condotta o un nuovo atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una vicenda processuale peculiare, ferma restando, quando ne ricorrano i presupposti, la restituzione del contributo unificato al ricorrente.
Come è indicizzato
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