Sentenza n. 15238/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1) del verbale di scrutinio finale del 10.6.2023 (verbale n. -OMISSIS-) del Consiglio di Classe, con relativi allegati A e B (doc.1) relativamente all''anno scolastico 2022/2023, con cui il Consiglio decide la non ammissione al secondo anno della scuola media inferiore dell''alunno -OMISSIS-, nonostante l'opposizione espressa dal Direttore scolastico; 2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche in ipotesi non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; in particolare: il verbale di scrutinio n. -OMISSIS- del Consiglio di Classe (doc.2), dei verbali del Consiglio di Classe del 3.10.22 (doc.3), 14.11.22 (doc.4), 18.1.23 (doc.5), 13.3.23 (doc.6) e 16.5.23 (doc.-OMISSIS-) e di ogni altra valutazione in cui risulta conseguita l'insufficienza nelle materie e comunque che ha determinato la non ammissione al secondo anno della scuola media.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia era stata notificata tempestivamente alle controparti costituite e queste non vi si sono opposte. Il Tribunale non ha esaminato la legittimità della non ammissione. Ha compensato le spese, in conformità alla richiesta dei ricorrenti e considerata la mancata opposizione delle controparti.
Atto impugnato: Verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2023, con cui è stata deliberata la non ammissione dell'alunno al secondo anno della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2022/2023, e atti presupposti
Esito
La controversia
I genitori dell'alunno hanno impugnato la deliberazione di non ammissione alla classe successiva e gli atti valutativi presupposti, compresi i verbali delle riunioni del Consiglio di classe indicate nel ricorso. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel merito: prima della decisione, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto depositato il 29 maggio 2026, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede, inoltre, la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo se è effettuata nelle forme previste, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto di dover, quindi, dare atto della rinuncia al ricorso introduttivo e di dover dichiarare estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Il giudizio è dichiarato estinto quando ricorrono i presupposti processuali della rinuncia al ricorso previsti dall'art. 84 c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, resa nelle forme previste e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
Come è indicizzato
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