Cassazione Civile, Ordinanza n. 08259/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per IVA, IRAP e IRPEF relative agli anni d’imposta 2005 e 2006. La contribuente deduceva l’irregolare notifica dei due avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che la relata indicava la spedizione da parte dell’ufficio di Taormina, mentre gli avvisi di ricevimento recavano il timbro dell’ufficio postale di Castelmola, diverso da quello di spedizione e, a suo dire, non legittimato a curare la notifica. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 14 e 8 L. n. 890/1982 e dell’art. 112 c.p.c., oltre a motivazione apparente, sostenendo che la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio senza esaminare adeguatamente la censura sulla nullità della notifica; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 115 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse omesso di valutare correttamente la documentazione e di spiegare perché la CTP avesse errato nel ritenere invalida la notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR si era pronunciata sul motivo di appello dell’Ufficio relativo alla regolarità della notifica degli atti presupposti. Ha escluso anche la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d’appello contenesse una motivazione chiara, intelligibile e logicamente coerente. Nel merito ha interpretato gli artt. 14 e 8 L. n. 890/1982 nel senso che, nella notifica postale di atti tributari a destinatario assente, è consentito il deposito del plico presso una dipendenza dell’ufficio postale preposto alla consegna; pertanto, il deposito presso l’ufficio di Castelmola, dipendenza e ufficio del distretto di Taormina, più vicino al domicilio della destinataria, non integrava violazione della disciplina notificatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato quanto al primo motivo, mentre il secondo è stato dichiarato assorbito. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Agenzia e per la sola intimazione dell’agente della riscossione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la rappresentanza della ricorrente in giudizio personale; non incide sulla decisione di merito.
art. 112 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione o omissione di pronuncia quando il giudice d’appello decide sul motivo devoluto dall’appellante, anche se la parte non condivide il merito della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione è sufficiente se supera la soglia del minimo costituzionale, ossia se rende comprensibili le ragioni della decisione.
art. 14 L. n. 890 del 1982
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente
la notificazione degli atti tributari può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari; la disciplina speciale consente il ricorso alle modalità della legge n. 890/1982.
art. 8, comma 2, L. n. 890 del 1982
il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza
è legittimo il deposito del plico presso una dipendenza dell’ufficio postale preposto alla consegna, specie se più vicina al destinatario e appartenente allo stesso distretto.
art. 25 D.P.R. 602/73
iscrizione a ruolo risulta eseguita nei termini di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/73
la tempestività dell’iscrizione a ruolo discende dalla validità e dal perfezionamento della notifica degli avvisi presupposti.
art. 2697 c.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché i fatti rilevanti risultavano pacifici o comunque non specificamente contestati.
art. 115 c.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.c.
menzionato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma non conduce a cassazione nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
la censura sulla omessa valutazione delle prove è stata assorbita e non esaminata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
è dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione postale di atti tributari, il deposito del plico per temporanea assenza del destinatario può validamente avvenire presso una dipendenza dell’ufficio postale preposto alla consegna, se ciò è conforme alla disciplina della legge n. 890/1982 e funzionale a facilitare il ritiro dell’atto.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di appello decide espressamente sul motivo devoluto con l’impugnazione, anche se la parte ritiene errata o insufficiente la soluzione adottata.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto l’esposizione delle ragioni della decisione; è invece sufficiente una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se i fatti decisivi risultano pacifici o non specificamente contestati, e la decisione poggia su una corretta interpretazione della disciplina applicabile.
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