Regolamento (UE) 2022/1253
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 della Commissione del 19 luglio 2022 che rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le deroghe a determinati requisiti introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per correggere un riferimento errato e per precisare l’applicazione transitoria delle deroghe introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201. La correzione riguarda in particolare le imprese di produzione con certificato di approvazione e quelle che operano con autorizzazione a procedere senza certificato di approvazione. Viene chiarito che il periodo transitorio fino al 7 marzo 2025 non si applica a tutte le imprese in modo uniforme e che alcune imprese, con autorizzazione rilasciata entro il 7 marzo 2023, non sono tenute a conformarsi ai nuovi requisiti.
Rettifica dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 per correggere i riferimenti e precisare le deroghe/transizioni relative ai nuovi requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 in materia di sistemi di gestione e segnalazione per le imprese di progettazione e produzione aeronautica.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di produzione titolari di un certificato di approvazione rilasciato ai sensi dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, nonché alle imprese che fabbricano prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione ma con un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente. L’intervento riguarda il settore dell’aviazione civile e opera nel quadro della certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze. Il regolamento si applica dal 7 marzo 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non introduce un regime generale nuovo, ma corregge e chiarisce l’ambito delle deroghe/transizioni già previste.
Rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per le deroghe introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 interviene come rettifica puntuale del regolamento (UE) n. 748/2012, nel quadro della recente riforma relativa ai sistemi di gestione e ai sistemi di segnalazione delle non conformità nel settore della progettazione e produzione aeronautica. La finalità è correggere un riferimento normativo errato e chiarire l’effettiva portata delle deroghe e dei periodi transitori connessi ai nuovi requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 748/2012 stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. I considerando richiamano il quadro del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare l’obbligo per le imprese approvate di dotarsi di un sistema di gestione coerente con i requisiti essenziali e con le norme internazionali ICAO dell’annesso 19 della convenzione di Chicago.
Correzione del rinvio normativo
Il testo chiarisce che il regolamento delegato (UE) 2022/201 ha introdotto un sistema di gestione per le imprese di progettazione e produzione soggette al regolamento (UE) n. 748/2012, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 riguarda le autorità competenti. Il provvedimento rettifica quindi il precedente testo dell’articolo 9, che conteneva un richiamo errato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 anziché al regolamento delegato (UE) 2022/201.
Deroga per le imprese di produzione con certificato di approvazione
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 9 prevede una deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21). Le imprese di produzione titolari di un certificato di approvazione valido possono correggere eventuali non conformità rispetto ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 fino al 7 marzo 2025.
- Se le non conformità non sono sanate dopo il 7 marzo 2025, il certificato di approvazione deve essere revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.
Esclusione per talune imprese senza certificato di approvazione
Il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 9 stabilisce che, in deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), le imprese che fabbricano prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che sono titolari di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente non sono tenute a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 7 marzo 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Rettifica dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012
L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 5 e 6 dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012, correggendo il richiamo normativo e allineando le deroghe ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201. La rettifica mira a evitare incoerenze tra la disciplina delle imprese di produzione e quella delle imprese che fabbricano senza certificato di approvazione.
Deroga e termine transitorio per le imprese con certificato di approvazione
Per le imprese di produzione titolari di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), è previsto che, in deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), possano correggere eventuali non conformità ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 fino al 7 marzo 2025. Se dopo tale data le non conformità persistono, il certificato di approvazione deve essere revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.
Esclusione dall’obbligo di conformità per talune autorizzazioni a procedere
Per le imprese che fabbricano prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che dispongono di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente, in deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), non sussiste l’obbligo di conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 7 marzo 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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