Sentenza del 27/04/2018 n. 10266 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta nell'ambito di un'espropriazione presso terzi. Sono stati notificati due ricorsi: il primo, fondato su una procura generale notarile anteriore alla sentenza impugnata e priva di riferimento al giudizio di cassazione, e il secondo, corredato da una nuova procura speciale ma notificato oltre il termine breve decorrente dalla prima impugnazione. Nel procedimento è stata inoltre esaminata la validità delle procure e degli atti notificati telematicamente con firma digitale PAdES in formato PDF anziché CAdES in formato P7M.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché proposto da un difensore privo di procura speciale riferita alla sentenza e al giudizio di legittimità. Il secondo è stato considerato tardivo, poiché la prima notificazione, anche se relativa a un ricorso inammissibile, aveva fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni; tale termine, non soggetto alla sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione, è scaduto il 26 agosto 2016. La Corte ha escluso la sanatoria postuma del difetto di procura nel giudizio di cassazione. Ha inoltre stabilito che le firme digitali PAdES e CAdES sono equivalenti e valide anche nel processo civile di cassazione, purché siano rispettate le ulteriori formalità di attestazione e deposito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 365 cod. proc. civ.
Il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato munito di procura speciale.
La procura per il ricorso in cassazione deve essere speciale, riferita allo specifico giudizio di legittimità e, di regola, alla sentenza da impugnare. Una procura generale anteriore e priva di riferimenti specifici non è sufficiente.
Artt. 366, comma 1, n. 5, e 369, comma 2, n. 3, cod. proc. civ.
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, l'indicazione della procura nel ricorso e il deposito della procura speciale, imponendo requisiti rigorosi per la rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione.
Art. 83 cod. proc. civ.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto mediante strumenti informatici.
La procura cartacea può essere digitalizzata e trasmessa telematicamente, purché il difensore ne attesti la conformità e la colleghi all'atto processuale secondo le modalità previste.
Art. 156, comma 2, cod. proc. civ.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La questione relativa all'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata dichiarata assorbita, non essendo decisiva nel caso concreto.
Art. 182 cod. proc. civ.
La sanatoria postuma dei difetti di rappresentanza prevista dalla norma non è stata ritenuta applicabile al giudizio di cassazione, che dispone di una disciplina speciale e rigorosa in materia di procura.
Art. 92 del r.d. n. 12/1941 e artt. 615, 617, 619 e 548 cod. proc. civ.
La sospensione feriale dei termini non si applica, tra gli altri, ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi, all'opposizione di terzo e all'accertamento dell'obbligo del terzo.
Art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011 e art. 19-bis del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
La procura separata allegata al messaggio PEC si considera congiunta all'atto; i documenti informatici allegati possono essere prodotti in formato PDF e firmati digitalmente.
Decisione di esecuzione UE 2015/1506 e Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS)
Gli standard di firma elettronica CAdES e PAdES sono riconosciuti come equivalenti e devono essere validati dagli Stati membri senza preferenza esclusiva per il formato P7M.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è indispensabile una procura speciale, conferita in relazione allo specifico ricorso e alla sentenza impugnata; una procura generale preesistente non sostituisce tale requisito.
- Se una parte notifica un primo ricorso, la notificazione dimostra la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per eventuali successive impugnazioni, anche quando il primo ricorso sia poi dichiarato inammissibile.
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e in altri procedimenti esecutivi il termine breve normalmente non beneficia della sospensione feriale.
- Nel giudizio di cassazione non si deve fare affidamento sulla possibilità di sanare successivamente un difetto originario di procura: la procura deve essere valida e tempestiva fin dall'inizio.
- Le firme digitali PAdES, con file PDF, e CAdES, con file P7M, sono giuridicamente equivalenti; l'assenza dell'estensione P7M non rende di per sé invalido un documento firmato in formato PAdES.
- Per le procure cartacee digitalizzate, è comunque necessario che il difensore trasmetta la copia informatica, la sottoscriva digitalmente e ne attesti la conformità secondo le regole del processo telematico.
- La violazione di requisiti formali va distinta dalla mancanza di elementi essenziali dell'atto: nel giudizio di cassazione i requisiti relativi alla procura sono particolarmente rigorosi e possono determinare direttamente l'inammissibilità.
- La parte che perde per inammissibilità del ricorso può essere condannata sia alle spese degli altri partecipanti sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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