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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 17/2025 pubbl. il 05/03/2025 RG n. 639/2024 del Tribunale di Vasto,

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario n. 17/2025, che aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della l. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, nonché l'inottemperanza dell'amministrazione. È stata inoltre esaminata la questione della competenza interna al Ministero, ritenuta inidonea a giustificare il mancato adempimento, poiché l'amministrazione intimata deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus della carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni. Il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l'importo contenuto da corrispondere e la maturazione degli interessi prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata altresì disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione in forma semplificata del giudizio di ottemperanza, ritenuto manifestamente fondato alla luce del precedente orientamento del TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, richiesta invece ai fini dell'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo interno, dovendo adottare l'atto finale o trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel quale devono essere accreditate le somme riconosciute dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all'importo dovuto e agli interessi già previsti dal titolo, non ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante una condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di somme, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza amministrativa non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva prevista per l'esecuzione civile, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione destinataria del giudicato non può sottrarsi all'adempimento deducendo la competenza di un diverso organo interno: deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente, assicurando comunque l'esecuzione del titolo.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo periferico dello Stato con facoltà di delega a un proprio funzionario.
  • La penalità di mora non deve essere disposta quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la maturazione di interessi, sicché non risulta necessaria una misura coercitiva ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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