Ordinanza n. 157/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura, installazione e posa in opera di un sistema di pesa dinamica Weight in Motion, nonché gli atti di gara e l’ammissione dell’impresa aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata, risultata prima classificata e già destinataria della consegna dell’impianto. Ha dedotto, in particolare, la non corretta iscrizione dell’aggiudicataria al Registro delle Imprese e la non conformità alla legge del contratto di avvalimento qualificato come "avvalimento di garanzia" stipulato con altra società. Ha chiesto la sospensione degli atti, l’esclusione dell’aggiudicataria, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di avvalimento e, ove il contratto fosse già stato stipulato, l’inefficacia dello stesso, nonché la riformulazione della graduatoria, l’aggiudicazione in proprio favore e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, in sede cautelare e prima facie, un sufficiente fumus boni iuris, sia con riguardo alla non corretta iscrizione dell’aggiudicataria al Registro delle Imprese, sia con riguardo alla possibile non conformità alla legge dell’avvalimento di garanzia. Tuttavia ha respinto la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati. La decisione è stata motivata dalla già avvenuta consegna dell’impianto e dall’urgenza di completare la fornitura entro il 30 giugno 2026, termine rilevante per il finanziamento PNRR; il giudice ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione e ha fissato la trattazione del merito, anche ai fini dell’esame della domanda risarcitoria, all’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la domanda di sospensione e ha fissato la trattazione del merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, di fissare la data dell’udienza di merito; il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 4 novembre 2026.
art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 68/2022
Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
Impone una motivazione espressa sulla compatibilità della misura cautelare e della data dell’udienza con i termini PNRR; il TAR ha valorizzato l’urgenza del completamento entro il 30 giugno 2026.
d.lgs. n. 36/2023
È richiamato con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, nel contesto della procedura di gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza di un fumus boni iuris anche significativo non impone automaticamente la sospensione dell’atto impugnato, dovendo il giudice valutare complessivamente gli interessi coinvolti e gli effetti concreti della misura.
- Nelle controversie relative a procedure PNRR, la decisione cautelare e la fissazione dell’udienza di merito devono essere motivate anche in relazione alla compatibilità della tutela richiesta e della tempistica processuale con il rispetto dei termini di attuazione del PNRR.
- La già avvenuta consegna dell’oggetto della fornitura e l’urgenza di completare l’intervento entro una scadenza PNRR possono indurre il giudice a non sospendere gli effetti dell’aggiudicazione, pur in presenza di profili di illegittimità meritevoli di approfondimento nel merito.
- La verifica della regolarità dell’iscrizione dell’aggiudicatario al Registro delle Imprese e della conformità legale di un avvalimento di garanzia può costituire questione dotata di fumus boni iuris nella fase cautelare.
Come è indicizzato
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