Cassazione Penale, Sentenza n. 359/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte militare d'appello del 15/12/2021; il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per mancata concessione del rinvio motivato dalla sostituzione del difensore; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso contestava la valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità e lamentava pregiudizio per la tardiva nomina del nuovo difensore prima dell'udienza cartolare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tuttavia la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena pecuniaria in euro 6.750,00 (pena sostitutiva della reclusione di mesi 3), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha inciso sui parametri per il valore giornaliero della multa. Il motivo relativo al rinvio è stato ritenuto infondato perché la trattazione cartolare si basava sulle conclusioni depositate dal precedente difensore e la tardiva nomina non legittima il rinvio; il motivo relativo all'art. 131-bis è stato ritenuto inammissibile perché non confuta la motivazione di merito che ha escluso la particolare tenuità in presenza di condotte reiterate e gravemente lesive dei doveri militari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
nella parte censurata dalla Corte costituzionale relativa al valore giornaliero della multa
La Corte ha rilevato la illegittimità costituzionale di parte della disciplina sul valore giornaliero della pena pecuniaria; di conseguenza il parametro precedentemente utilizzato dal giudice di merito (valore giornaliero non inferiore a euro 250) è errato e la pena è stata rideterminata secondo i nuovi parametri indicati dalla Corte costituzionale
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: il giudice di merito ha escluso la sua applicazione ritenendo la condotta non marginale (reiterazione, dispregio dei doveri di servizio, indifferenza verso la gerarchia), valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se non in termini assertivi
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiesta di rinvio per sostituzione del difensore: il rigetto è stato ritenuto legittimo perché la trattazione cartolare non ammette differimento per la tardiva nomina quando non è dimostrato alcun pregiudizio per il diritto di difesa
art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, conv. con legge n. 176 del 2020
Normativa emergenziale che ha introdotto il rito scritto/cartolare per la trattazione: la disciplina giustifica l'impossibilità di ottenere differimenti quando il rito scritto è stato fissato e i termini sono decorso
art. 108, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al principio dei termini a difesa: il diniego di rinvio non costituisce nullità se non è dimostrata una reale esigenza difensiva o lesione del diritto di difesa
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché altre sanzioni pecuniarie accessorie; la Corte ha posto a carico del ricorrente anche una somma a favore della Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 28 del 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della norma che fissava il valore giornaliero minimo per la multa; decisione che ha comportato la ricalcolazione della sanzione pecuniaria da parte della Corte di legittimità
Massime di principio
- La tardiva nomina di un nuovo difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza: bisogna dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; nei riti cartolari il margine per ottenere differimenti è fortemente limitato
- Le questioni di fatto e la valutazione sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) sono giudizi di merito difficilmente sindacabili in Cassazione se il ricorso non confuta specificamente la motivazione del giudice di merito
- Se sopravviene una pronuncia di incostituzionalità che incide sui parametri di calcolo della pena pecuniaria, la Corte di legittimità può rideterminare direttamente la sanzione senza rinvio quando si tratta di un'operazione aritmetica
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comunque comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) salvo prova di assenza di colpa
- In procedimenti disciplinari/militari comportamenti reiterati e lesivi dei doveri di servizio ostano al riconoscimento di cause di non punibilità per particolare tenuità
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