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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 284/2026 del 16/03/2026 del Comune di Terzigno, recante l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio adibito a casa comunale ubicata in piazza Municipio" (CUP: B92F25000260004 - CIG: B9DC643AD4) in favore della D.R. GROUP SRL; del riscontro all'istanza di autotutela formulata dalla ricorrente, con il quale la Stazione Appaltante ha illegittimamente negato l'esclusione della controinteressata giustificando la presenza di prezzi nell'offerta tecnica; del Verbale di gara n. 1 del 09.02.2026, relativo alla ricezione delle offerte; del Verbale di gara n. 2 del 16.02.2026, relativo all'apertura delle buste tecniche; del Verbale di gara n. 3 del 16.02.2026 (seduta riservata per valutazione tecnica); del Verbale di gara n. 4 del 26.02.2026 (seduta riservata per valutazione tecnica); del Verbale di gara n. 5 del 03.03.2026, relativo alla lettura dei punteggi tecnici, apertura delle offerte economiche e stesura della graduatoria provvisoria; del Verbale di gara n. 6 del 04.03.2026, relativo all'esame della documentazione amministrativa del 1° e 2° classificato (inversione procedimentale) e attivazione del soccorso istruttorio per la controinteressata; del Verbale di gara n. 7 del 11.03.2026, relativo alla verifica positiva del soccorso istruttorio e conferma della graduatoria; ove e per quanto occorra, in parte qua, del Disciplinare di Gara e della Lex Specialis, se ed in quanto interpretati nel senso di consentire la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio adibito a casa comunale in favore dell'impresa prima classificata, nonché atti di gara connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha contestato l'aggiudicazione alla prima classificata. Il disciplinare di gara imponeva, a pena di esclusione, che l'offerta tecnica contenesse l'elenco delle voci di prezzo e il quadro di raffronto senza indicazione degli importi e vietava qualsiasi elemento idoneo a rendere conoscibile, anche indirettamente, l'offerta economica. La ricorrente ha dedotto che l'aggiudicataria aveva inserito nell'offerta tecnica un elenco prezzi valorizzato, comprensivo degli importi relativi alle migliorie proposte, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e del principio di segretezza dell'offerta economica. Ha inoltre sostenuto che le lavorazioni non fossero standardizzate né desumibili da listini ufficiali. In via subordinata ha impugnato la lex specialis, ove interpretata come permissiva dell'inserimento dei prezzi, e ha chiesto l'aggiudicazione o il subentro nel contratto; in via ulteriormente subordinata ha domandato il risarcimento per equivalente. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 40 e 64 c.p.a., sostenendo l'assenza di un principio di prova. La stazione appaltante aveva respinto l'istanza di autotutela rilevando che non era indicato il valore complessivo dell'offerta economica, che i prezzi erano in parte desumibili da prezzari pubblici, che la Commissione non era stata influenzata e che il documento non avrebbe avuto autonoma valenza economica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso individuasse con precisione i fatti, gli atti impugnati e la documentazione di gara e fosse sorretto da elementi documentali idonei a costituire principio di prova. Nel merito ha accolto la censura principale. L'offerta tecnica dell'aggiudicataria conteneva un elenco prezzi valorizzato con nuovi prezzi relativi alle migliorie, in violazione dell'art. 16 del disciplinare e del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. È irrilevante che i prezzi unitari fossero in parte desumibili da prezzari pubblici, che non fosse ricostruibile l'importo complessivo dell'offerta o che la Commissione non fosse stata concretamente influenzata: è sufficiente la potenziale idoneità degli elementi economici a condizionare la valutazione tecnica e a rendere conoscibile la convenienza economica delle soluzioni migliorative. Il vizio comporta l'esclusione doverosa dell'aggiudicataria. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione, dichiarato l'inefficacia dell'eventuale contratto ai sensi dell'art. 122 c.p.a. e disposto il subentro della ricorrente, seconda classificata, previa verifica dei requisiti e degli ulteriori presupposti di legge e purché non ostino altre ragioni. Ha ritenuto il subentro reintegrazione in forma specifica integralmente satisfattiva, escludendo la necessità di esaminare le ulteriori censure e di liquidare il risarcimento per equivalente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 del disciplinare di gara

    “senza indicazione degli importi”; “senza prezzi”; “a pena di esclusione”

    La lex specialis vietava, a pena di esclusione, l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi economici idonei a rendere conoscibile, anche indirettamente, il contenuto dell'offerta economica.

  • artt. 40 e 64 c.p.a.

    Il ricorso è ammissibile quando le censure siano sorrette da fatti, atti e documenti specificamente indicati, idonei a fornire un principio di prova.

  • art. 122 c.p.a.

    L'inefficacia del contratto può essere dichiarata quando il ricorrente abbia interesse al conseguimento dell'aggiudicazione e la natura delle prestazioni consenta il subentro a contratto in corso.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando risulti manifestamente fondata, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la violazione della lex specialis che vieta l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica comporta l'esclusione del concorrente quando tali elementi siano anche solo potenzialmente idonei a rendere conoscibile o condizionare l'offerta economica.
  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica tutela preventivamente la segretezza e la par condicio: non è necessario dimostrare che la Commissione sia stata concretamente influenzata, essendo sufficiente la potenziale condizionabilità della valutazione tecnica.
  • L'irrilevanza dell'indicazione del prezzo complessivo non esclude la violazione del divieto di separazione quando l'offerta tecnica contenga prezzi unitari o valori economici relativi alle migliorie, anche se tali valori siano in parte desumibili da prezzari pubblici.
  • Quando l'esclusione dell'aggiudicatario determina lo scorrimento a favore della seconda classificata e la natura delle prestazioni consente la prosecuzione del rapporto contrattuale, il giudice può dichiarare l'inefficacia del contratto e disporre il subentro previa verifica dei requisiti e degli ulteriori presupposti di legge.
  • Il subentro nel contratto costituisce reintegrazione in forma specifica integralmente satisfattiva della posizione della seconda classificata, rendendo non necessario l'esame delle ulteriori censure e, in assenza di ragioni ostative, escludendo il risarcimento per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzo

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